Emersione 2012 – la condanna per spaccio di lieve entità non è ostativa all'emersione
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 2619/2013 del 27/11/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 120 volte dal 07/05/2014
Il sig. L. è stato condannato per il reato di cui all’art. 75, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 e non per la fattispecie di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, come erroneamente ritenuto dall’amministrazione. Per tale reato è previsto l’arresto facoltativo in flagranza e non l’arresto obbligatorio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2240 del 2013, proposto da:
Mohammed Lazar, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Brambilla e Marianna Crippa, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Milano, via Caldara, 32;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Lecco - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso la cui sede, in Milano, via Freguglia, 1, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento,
previa sospensione del’efficacia,
del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 D.Lgs. n. 109/2012 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lecco in data 5.6.2013, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La censura con cui viene lamentata la violazione dell’art. 5, c. 13, lett. c), d.lgs. n. 109/2012 è fondata.
Il sig. Lazard è stato condannato dal Tribunale di Monza, con sentenza del 26.10.2011, per il reato di cui all’art. 75, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 e non per la fattispecie di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, come erroneamente ritenuto dall’amministrazione.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2.7.2012, ha confermato l’addebito di responsabilità ed ha ridotto la pena inflitta.
La fattispecie di reato per la quale il ricorrente è stato condannato, prevista dall’art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/2009, è punita con la pena della reclusione da uno a sei anni, oltre alla multa da euro 3.000 a euro 26.000.
Per tale reato è previsto l’arresto facoltativo in flagranza e non l’arresto obbligatorio (l’art. 380, c. 2, lett. h), c.p.p. prevede invero l’arresto obbligatorio per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo, però, “che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo”).
Illegittimamente, pertanto, l’amministrazione ha rigettato l’istanza di emersione ritenendo automaticamente ostativa la condanna inflitta al ricorrente e senza effettuare una valutazione della pericolosità sociale del lavoratore straniero, così come previsto dall’art. 5, c. 13, lett. d), d.lgs. n. 109/2012.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
In considerazione della natura della controversia il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Concetta Plantamura, Primo Referendario
Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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