Emersione 2012, il reato di introduzione e commercio di prodotti falsi non è ostativo
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 495/2014 del 06/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il ricorrente fa presente che il diniego di regolarizzazione è dipeso dalla condanna per il reato di cui all’art. 474 c.p. inflittagli dal Tribunale di Genova, che secondo l’amministrazione “sebbene nello specifico non ancora definitiva, è stata già indicata dal legislatore quale sintomo di pericolosità sociale, essendo una condizione ostativa per il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno":
E’ al riguardo condivisibile ed assorbente la censura di omessa valutazione in concreto della pericolosità sociale del ricorrente, sicuramente necessaria in presenza condanna non definitiva per reato in sé non ostativo ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Dal provvedimento impugnato, infatti, non si ricava alcun elemento di giudizio ulteriore rispetto alla mera sussistenza della sentenza di condanna ed all’erroneo richiamo di una pretesa condizione ostativa dalla stessa derivante, che invece la legge prevede solo per il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2013, proposto da:
Mor Talla Fall, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Turarolo, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Genova, via Luccoli, 30/8;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Savona, in persona del Prefetto pro tempore;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione di Savona prot. P-SV/L/N/2012/100916 del 15 maggio 2013, di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare presentata l’1 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 5 del D.Lg.vo n. 109/2012, dal sig. Aldo Bagnasco a favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 333 del 22 agosto 2013, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 19 luglio 2013 e depositato il 6 agosto 2013 il sig. Fall Mor Talla - cittadino senegalese – impugna il decreto del Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione di Savona prot. P-SV/L/N/2012/100916 del 15 maggio 2013, di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare presentata a suo favore l’1 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 5 del D.Lg.vo n. 109/2012, dal sig. Aldo Bagnasco.
Il ricorrente fa presente che il diniego di regolarizzazione è dipeso dalla condanna per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. inflittagli dal Tribunale di Genova il 18 ottobre 2012, che secondo l’amministrazione “sebbene nello specifico non ancora definitiva, è stata già indicata dal legislatore quale sintomo di pericolosità sociale, essendo una condizione ostativa per il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno”.
Il ricorrente sostiene che mancherebbe la dovuta valutazione di pericolosità sociale in concreto e che essa sarebbe di competenza del Ministero dell’interno in sede di adozione del provvedimento di espulsione e non della Questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno.
Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 6 marzo 2014.
Il ricorso è fondato.
E’ al riguardo condivisibile ed assorbente la censura di omessa valutazione in concreto della pericolosità sociale del ricorrente, sicuramente necessaria in presenza condanna non definitiva per reato in sé non ostativo ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Dal provvedimento impugnato, infatti, non si ricava alcun elemento di giudizio ulteriore rispetto alla mera sussistenza della sentenza di condanna ed all’erroneo richiamo di una pretesa condizione ostativa dalla stessa derivante, che invece la legge prevede solo per il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo (v. art. 26, comma 7 bis, della legge n. 286/1998).
Il gravame va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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