Emersione 2012, il datore di lavoro può regolarizzare anche integrando il suo reddito con quello di un terzo
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 930/2014 del 15/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 86 volte dal 09/04/2015
Il Responsabile dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Prato respingeva l’istanza, sulla base della mancanza del requisito della capacità economica in capo alla regolarizzante (che risultava aver dichiarato, nel 2012, un reddito insufficiente ai fini della regolarizzazione).
Nel caso di specie, l’Avvocato della regolarizzante ha comunicato già in data 1° agosto 2013 (in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) l’esistenza di altra persona disposta ad integrare il reddito (successivamente individuata nella figlia della regolarizzante), giustificando la mancata comunicazione, con l’impossibilità di inserire tale circostanza nel modulo informatico di presentazione della dichiarazione di emersione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2013, proposto da:
Ahmed Altaf, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Lorenzetti, con domicilio eletto presso Andrea Pagnini in Firenze, via A. Giacomini, 25;
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento del 28.10.13 con il quale la Prefettura di Prato ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 5 D. Lgs. n. 109/12 presentata dalla sig.ra Bresci Maria Rita in favore del sig. Altaf Ahmed (istanza n. 101229 del 2012).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 13 ottobre 2012, la Sig.ra Maria Rita Bresci presentava allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Prato dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in favore del cittadino pakistano Ahmed Altaf, nato il 14 giugno 1983
Con provvedimento 4 ottobre 2013 prot. n. P-PO/L/N/2012/101229, il Responsabile dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Prato respingeva l’istanza, sulla base della mancanza del requisito della capacità economica in capo alla regolarizzante (che risultava aver dichiarato, nel 2012, un reddito insufficiente ai fini della regolarizzazione).
Il provvedimento impugnato era impugnato dal ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con il decreto 9 gennaio 2014 n. 2 della competente Commissione istituita presso il T.A.R., per: 1) violazione di legge, mancata applicazione art. 6, 1° comma lett. b) della l. 241 del 1990, carenza e difetto di istruttoria, eccesso di potere, irragionevolezza della decisione, violazione del diritto di difesa e dell’art. 27 della Costituzione; 2) violazione e mancata applicazione art. 5, commi 5 e 11-bis del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, eccesso di potere.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 30 gennaio 2014 n. 55, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, ordinando il riesame dell’atto impugnato, nel senso indicato in motivazione ed entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; l’ordine di riesame non era però eseguito dall’Amministrazione.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La previsione dell’art. 3, 2° comma del d.m. 29 agosto 2012 (attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare), ammette, infatti, che il requisito del reddito, necessario ai fini della presentazione dell’istanza di emersione (non inferiore ad € 20.000, annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero ad € 27.000 annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi) possa essere integrato dai redditi del coniuge e dei parenti fino al secondo grado, anche se non conviventi.
Nel caso di specie, l’Avvocato della regolarizzante Sig.ra Maria Rita Bresci ha comunicato già in data 1° agosto 2013 (in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) l’esistenza di altra persona disposta ad integrare il reddito (successivamente individuata nella figlia della regolarizzante), giustificando la mancata comunicazione, con l’impossibilità di inserire tale circostanza nel modulo informatico di presentazione della dichiarazione di emersione.
Con tutta evidenza, si trattava, pertanto, di una comunicazione dell’esistenza di altro soggetto disposto ad integrare il reddito della regolarizzante che, anche se mancante della precisa indicazione del soggetto disponibile all’integrazione (solo successivamente individuato nella figlia della Sig.ra Bresci), doveva costituire oggetto di approfondimento in sede istruttoria e di regolarizzazione ex art. 6, 1° comma lett. b) della l. 7 agosto 1990, n. 241 (che prevede esplicitamente la regolarizzazione di <<istanze … incomplete>>, come quella in discorso).
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Per quello che riguarda la liquidazione del compenso spettante al difensore a seguito del decreto 9 gennaio 2014 n. 2 dell’apposita Commissione istituita presso il T.A.R., (liquidazione richiesta alla pubblica udienza del 15 maggio 2014), la Sezione deve rilevare come lo stesso debba essere liquidato <<in modo che, in ogni caso, (le competenze spettanti al difensore) non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti>>, ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115 e applicando la riduzione dei compensi alla metà prevista dall’art. 130 del cit. d.lgs. (disposizione applicabile al giudizio amministrativo); in considerazione della complessità della vicenda e delle difese svolte, appare equo liquidare le competenze spettanti al difensore in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 4 ottobre 2013 prot. n. P-PO/L/N/2012/101229 del Responsabile dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Prato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
A seguito del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 9 gennaio 2014 n. 2 dell’apposita Commissione istituita presso il T.A.R., dispone la liquidazione, ai sensi dell’art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, in favore dell’Avv. Stefano Lorenzetti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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