La novella del 2013 è venuta a sancire la correttezza di quell’orientamento giurisprudenziale formatosi già sull’analoga disposizione contenuta nell’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (c.d. sanatoria delle colf e dei badanti). Come è noto, infatti, il giudice amministrativo, anche in sede cautelare, ha stabilito che il rigetto della domanda per colpa del datore, non ha conseguenze per il lavoratore.