Con il D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013, è stato integrato l’art. 5, che al comma 11-bis prevede, infatti: “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5.