Emersione 2012, alla Questura non compete esaminare quando è iniziato il rapporto di lavoro
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 45/2015 del 18/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il rigetto ha come presupposto il parere negativo alla regolarizzazione espresso dalla competente Questura di Taranto così motivato: “ come da accertamenti effettuati iul rapporto di lavoro è cominciato molto dopo i termini previsti dalla normativa”. Contrariamente a quanto opinato dalla Questura, la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in argomento sembra emergere dai seguenti elementi:
b) copia del versamento del contributo forfetario di € 1.000,00 previsto ai fini dell’accesso alla procedura di regolarizzazione.
Invero, la circostanza del pagamento del contributo forfetario di € 1.000,00 può essere innalzata a dignità di comportamento dimostrativo della effettiva volontà di procedere alla regolarizzazione, in base a quanto stabilito dalla Circolare 7529 adottata il 4 dicembre 2012 dal Ministero dell’Interno.
In presenza di tale documentazione, alla Questura non competeva dunque alcun accertamento in ordine alla concreta sussistenza di un rapporto di lavoro nel periodo antecedente alla presentazione dell’istanza di emersione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2729 del 2014, proposto da:
Imram Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Vico F.A. Piccinni,6;
contro
U.T.G. - Prefettura di Taranto, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Lecce, Via Rubichi;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso in data 19 novembre 2013 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Taranto (prot. n. I.D. P-TA/L/N/2012/100539) con il quale è stata rigettata la domanda presentata, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 109/2012, dal sig. Raffaele Pulpito al fine di regolarizzare la posizione del cittadino extracomunitario Imran Muhammad nato a Karaki (Pakistan) il 23/7/1982;
- di tutti gli atti e provvedimenti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Taranto e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 il Cons. Rosaria Trizzino e udito, nei preliminari, l’avv. dello Stato G. Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. - Con provvedimento adottato il 19 novembre 2013, il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto ha rigettato la domanda di regolarizzazione presentata dal signor Pulpito Raffaele per il lavoratore Imram Muhammad ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 16 luglio 2012.
Il rigetto ha come presupposto il parere negativo alla regolarizzazione espresso dalla competente Questura di Taranto così motivato: “ come da accertamenti effettuati iul rapporto di lavoro è cominciato molto dopo i termini previsti dalla normativa”; nonché la successiva nota (datata 24 ottobre 2013) con cui la Questura di Taranto si è nuovamente espressa negativamente sulla richiesta di riesame avanzata dal datore di lavoro che avrebbe reso nella richiesta di riesame dichiarazioni difformi rispetto a quelle rese in sede di sommarie informazioni il 20 novembre 2012.
Il ricorrente ha contestato la legittimità della decisione assunta dalla Prefettura deducendo le seguenti censure:
a) Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art.5 d.lgs 109/2012; carenza di motivazione ed irragionevolezza;
b) Violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 1 del d.lgs 109/2012. Eccesso di potere e carenza di motivazione.
2. - Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Taranto, per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che il Tribunale dichiari l’inammissibilità, o l’infondatezza nel merito.
3. - Alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2014, la controversia è stata posta in decisione nelle forme dell’art.60 del c.p.a., in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tar e del Consiglio di Stato.
4. - Il ricorso è fondato.
L’art.5, comma 9 del d.lgs 109 del 2012 stabilisce che “Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l' ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno”.
Dalla lettura della disposizione sopra citata risulta immediatamente evidente che l’emersione dal lavoro irregolare del lavoratore extracomunitario alle dipendenze di datore di lavoro italiano poggia sui seguenti presupposti :
- insussistenza di motivi ostativi all’accesso alla procedura di emersione;
- accertata capacità economica del datore di lavoro;
- congruità delle condizioni di lavoro applicate;
- pagamento del contributo forfetario.
4.1 - Nel caso concreto, e sulla base degli atti di causa risulta che la Questura, titolare della potestà di formulare un parere in ordine alla sussistenza di motivi ostativi che impediscano l’accesso alla procedura di emersione, è pervenuta alla conclusione della non effettività del rapporto di lavoro sulla base di accertamenti che risultano, però, contraddetti da elementi allegati da parte del ricorrente
Sotto tale profilo, rileva il Collegio che, contrariamente a quanto opinato dalla Questura, la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in argomento sembra emergere dai seguenti elementi di natura indiziaria: a) copia dei bollettini attestanti il pagamento dei contributi previdenziali in favore del dipendente con riferimento al periodo oggetto di emersione; b) copia del versamento del contributo forfetario di € 1.000,00 previsto ai fini dell’accesso alla procedura di regolarizzazione.
Invero, la circostanza del pagamento del contributo forfetario di € 1.000,00 può essere innalzata a dignità di comportamento dimostrativo della effettiva volontà di procedere alla regolarizzazione, in base a quanto stabilito dalla Circolare 7529 adottata il 4 dicembre 2012 dal Ministero dell’Interno.
Del resto, lo stesso legislatore (v. comma 11-bis del dell’articolo 5 del d.lgs 16 luglio 2012, n. 109 - introdotto dall'art. art. 9 comma 10 del D. L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) ha successivamente specificato che la sussistenza del rapporto di lavoro è dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5.
In presenza di tale documentazione, alla Questura non competeva dunque alcun accertamento in ordine alla concreta sussistenza di un rapporto di lavoro nel periodo antecedente alla presentazione dell’istanza di emersione.
5. - Per le ragioni sinteticamente esposte, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del decreto impugnato.
Le spese di giudizio, trattandosi di ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, vanno liquidate a favore del difensore anticipatario e poste a carico dell’Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Liquida in favore dell’avv. Serena Pugliese difensore anticipatario del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio la somma complessiva di € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00), oltre IVA e CPA, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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