Emersione 2009, violazione norme in materia di diritto d'autore non è più ostativa alla regolarizzazione, e va valutata in concreto la pericolosità sociale
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 501/2014 del 20/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E' impugnato un decreto con cui l’utg di Genova ha negato all’interessato la richiesta emersione dal lavoro irregolare, considerando ostativa la condanna da questi subita nel 2007 per una violazione dell’art. 171 ter della legge 633 del 1941. La norma applicata prevedeva effettivamente la natura ostativa alla regolarizzazione delle condanne per reati ex art. 381 cpp.
Pertanto il provvedimento era conforme a legge al tempo della sua adozione, ma non può ora considerarsi corretto, in quanto fondato su una norma inapplicabile nei termini fatti propri dalla p.a..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2014, proposto dal signor Kebe Cheikh Moahamadou Bamba rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Pagano, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Gavotti 1/6;
contro
ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;
per l'annullamento
del decreto 9.9.2010, n. 101220/2009 dello sportello unico per l’immigrazione presso l’utg di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
rilevato che:
il cittadino senegalese Kebe Cheikh Moahamadou Bamba si ritiene leso dal provvedimento indicato nell’epigrafe, per il cui annullamento ha notificato l’atto 4.2.2014, depositato il 28.2.2104, con cui denuncia censure in diritto;
l’amministrazione statale si è costituita in giudizio, chiedendo respingersi la domanda;
il tribunale può decidere con sentenza brevemente motivata, vista la completezza del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione;
è impugnato un decreto con cui l’utg di Genova ha negato all’interessato la richiesta emersione dal lavoro irregolare, considerando ostativa la condanna da questi subita nel 2007 per una violazione dell’art. 171 ter della legge 633 del 1941;
la norma applicata (art. 1-ter comma 13 lett. b) del d.l. 1.7.2009, n. 78, convertito con legge 3.8.2009, n. 102) prevedeva effettivamente la natura ostativa alla regolarizzazione delle condanne riportate per i reati previsti dall’art. 381 cpp;
tuttavia la corte costituzionale ha pronunciato la sentenza 6.7.2012, n. 172 con cui ha dichiarato l’illegittimità della disposizione applicata, nella parte in cui non impone all’amministrazione di argomentare sulla pericolosità dei soggetti che hanno riportato condanne per i reati previsti dall’art. 381 cpp;
pertanto il provvedimento era conforme a legge al tempo della sua adozione, ma non può ora considerarsi corretto, in quanto fondato su una norma inapplicabile nei termini fatti propri dalla p.a.;
il ricorso va pertanto accolto;
l’esito della lite non può tuttavia indurre alla condanna dell’amministrazione statale al pagamento delle spese di causa sostenute dal ricorrente, atteso che al tempo dell’adozione del diniego non era ancora intervenuta la citata sentenza della corte costituzionale;
detti oneri vanno pertanto compensati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, compensando le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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