Emersione 2009, non può essere revocato il permesso di soggiorno se il datore di lavoro è sotto processo per aver dichiarato il falso nella richiesta di regolar
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 332/2014 del 11/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 146 volte dal 20/06/2014
La revoca del titolo di soggiorno, rilasciato a seguito di procedura di emersione di cui all’art. 1-ter della Legge n. 102/2009, veniva disposta perchè erano in corso procedimentali penali a carico del datore di lavoro per il reato di falsa attestazione nella domanda di emersione del lavoro irregolare.
Ciò qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi (che vanno specificatamente indicati nel provvedimento negativo al fine di garantire in diritto di difesa) per affermare, con certezza, la falsità dello stesso, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel procedimento di regolarizzazione (cfr., tra le ultime, TAR Marche, ordd. caut. 8.2.2013 n. 126; 11.1.2013 n. 47).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2012, proposto da:
Tariqul Ali, rappresentato e difeso dall'avv. Mariacristina Ascenzo, con domicilio eletto presso Avv. Mariacristina Ascenzo in Ancona, via Marsala, 17;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del provvedimento in data 30.1.2012 di revoca del titolo di soggiorno rilasciato a seguito di procedura di emersione di cui all’art. 1-ter della Legge n. 102/2009;
- del consequenziale provvedimento in data 18.10.2012 che dichiara irricevibile la domanda di rinnovo del titolo come sopra revocato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori Mariacristina Ascenzo; Andrea Honorati per l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame vengono impugnati il provvedimento in data 30.1.2012 di revoca del titolo di soggiorno rilasciato a seguito di procedura di emersione di cui all’art. 1-ter della Legge n. 102/2009, unitamente al consequenziale provvedimento in data 18.10.2012 che dichiara irricevibile la domanda di rinnovo del titolo come sopra revocato.
La revoca veniva disposta sulla base della seguente motivazione:
“Considerato che sono in corso i procedimenti penali n. 858/10 RGNR mod. 21 e n. 4734/10 mod. 21 a carico del richiedente a suo favore, Sig. Novacovici Mina nata il 30.12.1967, per il reato di cui all’art. 1-ter n. 15 del DL n. 102/2009 in relazione all’art. 483 c.p. (falsa attestazione nella domanda di emersione del lavoro irregolare)”.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio producendo rapporto informativo redatto dalla Questura di Ancona in data 19.12.2012, che riferisce di aver disposto la revoca del titolo di soggiorno a seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza da cui è emerso un “sistematico ricorso a false dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare attuato allo scopo di sanare la posizione di numerosi clandestini la cui presenza in Italia è legata a percorsi illegalmente attuati nei modi e nei tempi che i vari canali permettevano a seconda che si trattasse di ordinare i flussi, stagionali e non, e degli oramai noti tirocini”.
Il rapporto riferisce, altresì, che l’informativa di polizia non è disponibile in pendenza delle indagini.
Con Ordinanza 11.1.2013 n. 47 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, rilevando che essendo stato rilasciato il permesso di soggiorno, sembrava opportuno attendere l’esito del procedimento penale, salvo che l’amministrazione non disponesse di autonomi elementi per affermare, con certezza, la falsità del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel procedimento di regolarizzazione.
In vista dell’udienza di merito, il Collegio riteneva comunque necessario disporre istruttoria mediante acquisizione, dalla Questura di Ancona, di relazione sui fatti di causa e di copia degli atti del fascicolo istruttorio oltre a quelli di cui all’art. 46 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010. La relazione avrebbe dovuto altresì riferire:
- sullo stato del procedimento penale indicato nel provvedimento impugnato;
- sugli elementi da cui è stata dedotta la falsità del regolarizzando rapporto di lavoro, allegando copia dei relativi atti istruttori e/o di indagine qualora non ostino insuperabili esigenze di secretazione in relazione alle indagini o al procedimento penale in corso.
La predetta documentazione avrebbe dovuto essere depositata presso la Segreteria del Tribunale almeno 75 giorni prima della data dell’udienza pubblica
In data 15.4.2013 l’Amministrazione intimata depositava relazione della Questura di Ancona datata 10.4.2013 dalla quale emerge:
- che il procedimento penale a carico del datore di lavoro Sig. Novacovici Mina risultava pendente;
- che l’Ufficio non disponeva di altri atti istruttori fatta eccezione dell’ulteriore nota della Guardia di Finanza in data 20.2.2013 che, a sua volta, rinviava alla pag. 7 dello stralcio a suo tempo trasmesso alla Questura e che riassumeva il contenuto di conversazioni telefoniche (stralcio tuttavia non versato in atti).
Il Collegio non ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi istruttori, potendosi applicare l’orientamento, già adottato in circostanze analoghe, che ha ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria così come dedotte anche attraverso l’odierno ricorso.
In particolare è stata affermata l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto (cfr., tra le altre, TAR Marche 13.11.2013 n. 836; 19.6.2013 n. 452; 23.5.2013 n. 374; 6.6.2013 n. 415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi (che vanno specificatamente indicati nel provvedimento negativo al fine di garantire in diritto di difesa) per affermare, con certezza, la falsità dello stesso, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel procedimento di regolarizzazione (cfr., tra le ultime, TAR Marche, ordd. caut. 8.2.2013 n. 126; 11.1.2013 n. 47).
Nonostante la soccombenza le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame non ancora del tutto chiarita.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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