Emersione 2009, non basta la denuncia del datore di lavoro per falsificazione dei documenti, per revocare il permesso di soggiorno
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 923/2014 del 15/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 86 volte dal 09/04/2015
Con atto datato 27/11/2012 la Questura di Pistoia ha notificato al predetto l'avvio del procedimento di revoca del permesso in questione perché, in sede di verifica, era stato accertato che alla sottoscrizione del contratto di soggiorno veniva allegata documentazione falsificata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2013, proposto dal sig. Mamadou Djite Sow, rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Bargiacchi, con domicilio eletto presso l’avv. Federica Pratelli in Firenze, via Lambruschini 52;
contro
Questura di Pistoia in persona del Questore p.t. e Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto n. 75/2013 Reg. Rev. e Rig. del 20 aprile 2013, notificato al signor Sow Mamadou Djite in data 26/06/2013 mediante consegna a mani presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, con cui il Questore di Pistoia decreta la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nr. 78953BJ intestato al signor Sow Mamadou Djite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Pistoia e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) A seguito dell'esito positivo di una procedura di emersione ex D.L. n. 78/2009 il cittadino senegalese odierno ricorrente ha ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno.
Con atto datato 27/11/2012 la Questura di Pistoia ha notificato al predetto l'avvio del procedimento di revoca del permesso in questione perché, in sede di verifica, era stato accertato che alla sottoscrizione del contratto di soggiorno veniva allegata documentazione falsificata e che perciò il medesimo straniero era stato denunciato ai sensi degli artt. 110 c.p. e 1 ter comma 15 della legge n. 102/2009. Nonostante le osservazioni difensive presentate dall'interessato, il Questore di Pistoia, con il provvedimento n. 75 del 20/4/2013, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di cui il ricorrente era titolare.
Quest'ultimo ha quindi proposto il ricorso in epigrafe censurando: il difetto di motivazione del provvedimento impugnato; l'insufficienza della denuncia a suo carico quale circostanza idonea a legittimare la revoca; la sussistenza di documentazione contributiva che dimostra l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che ha depositato una relazione corredata da documenti.
Nella camera di consiglio del 21 novembre 2013 questo Tribunale, con ordinanza n. 583, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria e documentazione in vista dell'udienza del 15 maggio 2014, in cui la causa è passata in decisione.
2) Il ricorso è fondato.
Anche a ritenere che la documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione sia idonea a superare le carenze motivazionali riscontrate nel provvedimento impugnato, che fornisce solo generica indicazione dei motivi che hanno indotto il Questore di Pistoia a revocare il permesso di soggiorno originariamente rilasciato, resta il fatto che una mera denuncia per il reato ex art. 1 ter comma 15 del D.L. n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009) non basta per legittimare l’adozione dell’atto di revoca. Ciò soprattutto se si tiene conto, da un lato, dell'insussistenza di certezze circa l'effettivo coinvolgimento del lavoratore straniero nell'asserita falsificazione documentale; dall'altro della mancanza di elementi convincenti circa l'inesistenza del rapporto di lavoro oggetto della procedura di emersione. Nel caso in esame, infatti, risulta:
- che il procedimento a carico del ricorrente è ancora in fase di indagini preliminari (cfr. il documento allegato al ricorso e rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia in data 30/9/2013);
- che, contrariamente a quanto affermato nella relazione della Questura di Pistoia, dall'estratto dei versamenti INPS effettuati dal datore di lavoro per le prestazioni del ricorrente emerge che i contributi per l'attività di collaboratore familiare svolta dal predetto presso il sig. Alfonso Bartolini sono stati versati non solo per il periodo strettamente utile ad ottenere il titolo di soggiorno (i tre mesi aprile-giugno 2009), bensì dall'1/4/2009 al 31/5/2010.
Tali circostanze, valutate congiuntamente, portano ad escludere che, in attesa della definizione del procedimento penale pendente, sussistessero presupposti sufficienti per revocare il permesso di soggiorno di cui il ricorrente era titolare.
3) Il ricorso va perciò accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. n. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della Commissione istituita presso questo Tribunale n. 56/2013 (la circostanza che tenuta alla rifusione delle spese sia un’amministrazione statale non toglie che il giudice debba procedere alla relativa condanna; saranno, eventualmente, le amministrazioni statali interessate a stabilire come regolare fra loro, anche in ordine agli aspetti contabili, il rapporto derivante dalla sentenza).
Nel contempo il Tribunale liquida all'avv. Carlotta Bargiacchi, difensore del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre a CPA e IVA e salva la ritenuta d’acconto sull’importo liquidato (al netto di CPA e IVA).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali nella misura di € 1.000,00 (mille/00).
Liquida all'avv. Carlotta Bargiacchi, difensore del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e salva la ritenuta d’acconto, come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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