Emersione 2009 - la condanna per un reato ex art. 381 cpp non è automaticamente ostativa
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 2733/2013 del 06/12/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 192 volte dal 25/04/2014
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 172 del 6.7.2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per i reati previsti dall’art. 381 c.p.p..
L’art. 1-ter comma 13, lett. c) del decreto legge 78/2009 – convertito con legge 102/2009 – precludeva l’accoglimento delle domande di emersione presentate a favore di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (si tratta, come noto, dei reati per i quali il codice di rito penale prevede rispettivamente l’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza). La norma era interpretata nel senso che la condanna per i suindicati reati impedisse automaticamente l’ammissione alla sanatoria di cui alla legge 102/2009, senza alcuna possibilità per l’Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto della pericolosità sociale del lavoratore.
Nel caso di specie, l’esponente è stata condannata per una serie di fattispecie delittuose per le quali la legge non prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e che non sono quindi riconducibili all’art. 380. L’Amministrazione tuttavia non ha effettuato alcuna valutazione né della concreta pericolosità sociale dell’esponente né dei legami familiari in Italia della medesima.
--------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2013, proposto da:
Kumria Kafaze, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Pitrone, con domicilio eletto ex lege (art. 25 cod. proc. amm.), presso la Segreteria del Tar Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;
contro
Ministero dell'Interno (Prefettura di Varese), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. P-VA/L/N/2009/104009 - Area IV - SUI della Prefettura di Varese - Ufficio Territoriale del Governo - Sportello Unico per l'immigrazione e notificato alla ricorrente in data 24/07/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 31.5.2013, la Prefettura di Varese disponeva la revoca del contratto di soggiorno, stipulato a seguito di domanda di emersione, presentata ai sensi della legge 102/2009 dalla signora Elisabetta Rantucci, a favore della lavoratrice sig.ra Kumria Kafaze.
Contro il citato decreto era proposto da quest’ultima il presente ricorso, con domanda di sospensiva.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.
All’udienza in camera di consiglio del 5.12.2013, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
L’art. 1-ter comma 13, lett. c) del decreto legge 78/2009 – convertito con legge 102/2009 – precludeva l’accoglimento delle domande di emersione presentate a favore di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (si tratta, come noto, dei reati per i quali il codice di rito penale prevede rispettivamente l’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza).
La norma era interpretata nel senso che la condanna per i suindicati reati impedisse automaticamente l’ammissione alla sanatoria di cui alla legge 102/2009, senza alcuna possibilità per l’Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto della pericolosità sociale del lavoratore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 172 del 6.7.2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per i reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nel caso di specie, l’esponente è stata condannata dal Tribunale di Varese ex art. 444 c.p.p. con sentenza n. 10 del 2009, per una serie di fattispecie delittuose (art. 12, comma 5°, del D.Lgs. 286/1998 ed art. 379 del codice penale), per le quali la legge non prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e che non sono quindi riconducibili all’art. 380 del c.p.p. (cfr. il doc. 13 della ricorrente).
Nel ricorso, viene richiamata espressamente la citata decisione della Corte Costituzionale e viene altresì lamentato che l’Amministrazione non ha effettuato alcuna valutazione né della concreta pericolosità sociale dell’esponente né dei legami familiari in Italia della medesima (cfr. sul punto il doc. 12 della ricorrente), in violazione in tale caso della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013.
Nessun dubbio, quindi, che la succitata sentenza del Giudice delle leggi n. 172/2012 debba trovare applicazione nella presente controversia, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (che non effettua alcuna valutazione di pericolosità sociale ma si limita a richiamare in maniera acritica la condanna penale di cui sopra) e con connesso obbligo per l’Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto dell’eventuale minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, rappresentata dall’esponente.
Le spese possono essere compensate, attesa la natura delle parti coinvolte, salvo l’onere del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente, ai sensi di legge (DPR 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024