Emersione 2009, l'attività occasionale di lavavetri non esclude che lo straniero svolga realmente il lavoro domestico
TAR Sicilia, sezione quarta, sent. n. 19192/2014 del 29/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 100 volte dal 08/04/2015
La dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del cittadino straniero odierno ricorrente viene rigettata unicamente sulla base del parere sfavorevole della Questura di Catania, così espresso:“Lo straniero è stato rintracciato da personale del Comando della Polizia municipale di Catania mentre si accingeva a fare il lavavetri il 25-5-09“.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2011, proposto da:
Akbor Hossain, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lombardo, con domicilio eletto presso Giovanni Lombardo in Catania, via Giaconia, 4;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catania , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare n° CT3301237955, inoltrata in data 30/09/2009 ex L.102/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame si impugna il decreto di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare n° CT3301237955 inoltrata in data 30/09/2009 ex L.102/90.
Invero il Sig. Akbor, nel mese di Settembre 2009, ha depositato, per il tramite del proprio datore di lavoro, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della citata L.102/09.
Dalla verifica telematica espletata dal datore di lavoro è emerso che la procedura risulta “chiusa per rigetto Questura”.
Pertanto con il ricorso in esame vengono proposte le censure di:
– Violazione degli artt. 7 e segg. della L. n.241/90.
– Violazione dell’art.1 ter della L.n.102/09.
Osserva il Collegio che:
-) la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del cittadino straniero odierno ricorrente viene rigettata unicamente sulla base del parere sfavorevole della Questura di Catania, così espresso : “ Lo straniero è stato rintracciato da personale del Comando della Polizia municipale di Catania mentre si accingeva a fare il lavavetri il 25-5-09 “;
-) si tratta in tutta evidenza di considerazione che non può ritenersi, di per sé sola, sufficiente a giustificare un provvedimento così gravemente pregiudizievole sia per il cittadino straniero che per il suo datore di lavoro; l’Autorità di polizia avrebbe dovuto aggiungere altri elementi istruttori dai quali si potesse desumere la ragionevole convinzione che lo straniero non svolgesse l’attività di assistenza personale in favore del proprio datore di lavoro, bensì esclusivamente quella di lavavetri che perciò – in mancanza di un più completo accertamento – deve presumersi che venisse effettuata durante le ore libere dal suo ordinario lavoro di badante;
-) pertanto il ricorso è fondato e va pertanto accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli eventuali, ulteriori, provvedimenti di competenza dell’Autorità amministrativa;
-) si ravvisano valide ragioni, anche in relazione alla natura della controversia, all’esito della stessa, ed alla concessione della misura cautelare, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Autorità amministrativa.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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