Emersione 2009, il falso in atto pubblico non impedisce la regolarizzazione se interviene la riabilitazione
TAR Sicilia, sezione quarta, sent. n. 1941/2014 del 12/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 110 volte dal 04/04/2015
Col provvedimento impugnato si è rigettata la domanda di permesso di soggiorno presentata dal cittadino straniero ricorrente per motivi di lavoro subordinato,a conclusione della procedura di emersione prevista dalla legge 102/09, in quanto il predetto é risultato dagli atti di ufficio condannato con decreto penale emesso dal gip presso il tribunale di San Remo,per i reati ex artt. 476,482,469 c.p.
Nella fattispecie in esame, al momento della richiesta di regolarizzazione si sono già verificati tutti gli effetti propri della riabilitazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2010, proposto da:
Hassan Marouan, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Garofalo, con domicilio eletto presso Massimo Pardo in Catania, Corso Italia, 72;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto n. 69/2010 Cat. A. 12/Imm./10 emesso dalla Questura di Ragusa in data 25.06.2010 e notificato il 28.06.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza n. 952/2010 di accoglimento della domanda cautelare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
-) col provvedimento impugnato si è rigettata la domanda di permesso di soggiorno presentata dal cittadino straniero ricorrente per motivi di lavoro subordinato, a conclusione della procedura di emersione prevista dalla legge 102/09, in quanto il predetto é risultato dagli atti di ufficio condannato con decreto penale emesso dal gip presso il tribunale di San Remo, esecutivo il 25/2/2004, per i reati di cui agli articoli 476,482 e 469 codice penale;
-) con ordinanza n. 952/2010 si è accolta la domanda cautelare di sospensiva, ai fini del riesame da parte dell’amministrazione resistente, della situazione giuridica del ricorrente, rilevandosi che, “nella fattispecie in esame, al momento della richiesta di regolarizzazione si sono già verificati tutti gli effetti propri della riabilitazione “ ;
-) successivamente, nel gennaio del 2014, la Questura di Ragusa ha rilasciato in favore del cittadino straniero ricorrente il permesso di soggiorno elettronico avente validità sino al 22/7/2015,subordinandolo tuttavia all’esito del ricorso in epigrafe; donde la persistenza dell’interesse alla definizione del presente giudizio, espressa nella memoria conclusionale depositata il 6/5/2014;
-) tanto premesso, essendo rimasta immutata la situazione giuridica del cittadino straniero ricorrente, il quale in virtù dell’articolo 460, comma 5 del codice di procedura penale, alla data di adozione del provvedimento impugnato poteva avvalersi degli effetti della riabilitazione, tanto vero che il Tribunale di Sorveglianza presso il Distretto della Corte di Appello di Catania, con decreto del 16/4/2010 ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riabilitazione presentata dal predetto, statuendo, infatti, che si erano già verificati tutti gli effetti propri della riabilitazione ai sensi della citata norma del codice di procedura penale;
-) il ricorso è pertanto fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento negativo impugnato;
-) si ravvisano, tuttavia, valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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