Emersione 2009, anche se il datore di lavoro fa denuncia perchè dice di non aver mai presentato domanda di emersione, questo non impedisce il rilascio del p.d.s
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2197/2014 del 12/08/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 110 volte dal 04/07/2015
La circostanza di aver presentato documentazione relativa ad un presunto falso datore di lavoro non è di per sé ostativa alla concessione di un rinnovo, quando poi sia seguita, come avvenuto nel caso di specie, la sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno che attesti l’esistenza di una regolare attività lavorativa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV 1.1.2011 n. 3006).
------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2012, proposto da:
Atef Ahmed Mohamed Elsherbini, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Stelvio, 21;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Milano n. 794541 del 21.12.2011, di revoca del permesso di soggiorno elettronico n. I01346249, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o comunque consequenziali.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha revocato il permesso di soggiorno n. I01346249, a suo tempo rilasciato per motivi di emersione di lavoro irregolare, ex art. 1 ter L. n. 102/09.
L’Amministrazione si è costituita, solo formalmente in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 874/12 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 10.7.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che provvedimento impugnato è incentrato sull’archiviazione della pratica di emersione presentata in favore dell’attuale ricorrente da parte del Sig. Buglino Andrea, il quale, malgrado fosse stato indicato quale datore di lavoro nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico n. P-PA/L/N/2009/101303, stipulato in data 26.1.2011, ha successivamente sporto querela, in data 29.12.2010, affermando di non aver mai presentato la predetta istanza di emersione.
Quanto precede ha dato luogo ad una comunicazione di notizia di reato a carico dell’attuale ricorrente, che tuttavia, in base a quanto risulta agli atti del giudizio, non ha dato luogo ad ulteriori sviluppi.
Il ricorso è fondato.
Come infatti già evidenziato dal Collegio in sede cautelare, la circostanza di aver presentato documentazione relativa ad un presunto falso datore di lavoro non è di per sé ostativa alla concessione di un rinnovo, quando poi sia seguita, come avvenuto nel caso di specie, la sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno che attesti l’esistenza di una regolare attività lavorativa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV 1.1.2011 n. 3006).
In particolare, nella fattispecie per cui è causa, il ricorrente ha infatti documentato di essere effettivamente occupato presso la Cooperativa Piergiorgio Frassati dal 31.3.2011, e di percepire da tale impiego un reddito adeguato e continuativo, producendo a tal fine il CUD relativo all’anno 2011 (Euro 7,728,00), e varie buste paga riferite all’anno 2012.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Francesco Lombardini
Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024