Domanda di conversione permesso da tirocinio a lavoro, anche se tardiva è ammissibile, termine non perentorio finchè la Questura non ha deciso
Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 372/16 del 17/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 114 volte dal 24/05/2018
La legittimità del provvedimento di diniego deve essere valutata alla luce della motivazione esternata dalla Prefettura, basata sulla tardività della presentazione della domanda di conversione. Come sottolineato anche dall’appellante, la giurisprudenza di questo Consiglio è nel senso che il termine di presentazione della domanda di rinnovo non sia perentorio.
Il medesimo principio può essere applicato alla domanda di conversione.
Tanto più qualora, come nel caso in esame, il mancato rispetto del termine venga ricondotto ad una causa di forza maggiore, quale uno stato di salute patologico astrattamente idoneo ad impedire al soggetto di determinarsi razionalmente nel porre in essere gli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso.
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