Diniego rinnovo permesso di soggiorno illegittimo solo per una precedente condanna per violazione del diritto d'autore
Consiglio di Stato, sentenza 5 marzo 2012 n. 1250
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1000 volte dal 05/05/2012
E’ accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, è nullo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fatto discendere da due condanne penali per vendita di prodotti in violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore. Nel quadro normativo, applicabile al caso di specie, quanto disposto dall’art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 286/1998 non comporta l’automatica preclusione al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno richiesto non per lavoro autonomo ma per lavoro subordinato, dovendosi in tale caso ulteriormente valutare la pericolosità sociale dell’istante ed il suo inserimento in Italia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUATER n. 33124/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante, cittadino senegalese in possesso di permesso di soggiorno per stranieri dal 1999, chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto alla Questura di Roma in data 12 marzo 2004.
Il diniego in data 23 novembre 2005 procede invero dalla constatazione ch’egli ha riportato due condanne penali (rispettivamente in data 17 giugno 2004 e 23 novembre 2004) per vendita di prodotti in violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore ed una condanna penale con sentenza in data 11 marzo 1993 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ponendo poi a sostegno della motivazione il richiamo dell’art. 26, comma 7-bis e dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso di primo grado sull’assunto che l’art. 26, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 286/1998, posto a base del provvedimento
oggetto del giudizio, “concerne tutte le ipotesi relative allo straniero che abbia riportato una condanna per reati concernenti il falso d’autore” (pag. 4 sent.) e che l’interessato non avrebbe nemmeno fatto in sede amministrativa “una espressa domanda” di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (pag. 7 sent.).
[...]
La sentenza impugnata merita di essere riformata, alla luce del pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui nel quadro normativo, applicabile alla fattispecie, antecedente alla modifica del comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 dovuta all'inserimento in esso del periodo introdotto con l'art. 1, comma 22, lett. a), n. 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94, quanto disposto dall'art. 26, comma 7-bis, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998 non comporta l'automatica preclusione al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno richiesto non per lavoro autonomo ma per lavoro subordinato, dovendosi in tale caso ulteriormente valutare la pericolosità sociale dell'istante ed il suo inserimento in Italia (Cons. di Stato, Sez. VI, n. 2342 del 2009; da ultimo, Cons. St., VI, 24 settembre 2010, n. 7143).
Ciò posto, dato che dallo stesso provvedimento amministrativo impugnato si evince che vertesi in ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che la risalente (di oltre dodici anni rispetto alla data di adozione del provvedimento stesso) condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale non rientra tra quelle che ex lege determinano un automatismo preclusivo del rilascio del titolo di cui si tratta e che dal citato provvedimento non risulta alcuna indagine o valutazione dell’effettiva pericolosità sociale dello straniero tale da poter far ritenere sussistenti gli estremi del dovuto accertamento attento (per quanto attiene in particolare alle vicende successive al rilascio) al bilanciamento delle esigenze di tutela di beni giuridici di rilevante valore sociale con l’interesse (non solo del singolo, ma dello stesso consesso sociale, nel quale lo straniero risulta utilmente inserito) alla permanenza del titolo ed al consolidamento delle situazioni individuali, ne scaturisce il carattere illegittimo della determinazione negativa adottata dall’Amministrazione sull’istanza dell’interessato, ch’essa dovrà pertanto rinnovare, all’esito del presente giudizio, ponendo in essere quelle valutazioni, mancate nel procedimento all’esame, che connotano i provvedimenti a contenuto non interamente vincolato.
Per quanto considerato l'appello è fondato e deve essere perciò accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.
[...]
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
[...]
Così deciso in Roma, addì 20 gennaio 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio [...]
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Francesco Lombardini
Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024