Diniego rinnovo permesso di soggiorno: illegittimo se il lavoratore ha avuto problemi di salute che gli hanno impedito di lavorare
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 231/2014 del 20/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 182 volte dal 17/06/2014
Sarebbe contrario a qualsiasi principio costituzionale far discendere a carico di un cittadino extracomunitario le gravi conseguenze derivanti dal diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allorquando il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da motivi di salute.
Nonchè abbia comunque svolto attività lavorativa in forma intermittente nel periodo di tempo scrutinato dalla Questura.
---------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2012, proposto da:
Daouda Sow, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Brandoni, Andrea Reginelli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
- Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
- Questura di Macerata - Ufficio Immigrazione, non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione,
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Macerata, in data 14/11/2011 Div. P.A.S. Cat.A/12-2011 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori, avv. Andrea Reginelli e avv. dello Stato Andrea Honorati (quest’ultimo nei preliminari);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino senegalese residente in Italia dal 1988, impugna il provvedimento con cui la Questura di Macerata ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sul presupposto che il sig. Sow è disoccupato dal 19/3/2007 e che non ha dimostrato il possesso di adeguati redditi da fonte lecita per gli anni 2009 e 2010.
2. Il provvedimento di diniego è censurato per i seguenti motivi:
a) difetto di istruttoria (il ricorrente evidenzia che il mancato svolgimento di attività lavorativa in maniera costante è dipeso da serie ragioni di salute e che, comunque, anche nel periodo successivo al marzo 2007, ha svolto attività lavorativa in forma intermittente). Il sig. Sow evidenzia altresì di essere ospitato attualmente da un proprio connazionale che svolge regolare attività lavorativa e che lo sostiene anche economicamente;
b) violazione e falsa applicazione artt. 5, comma 5, T.U. n. 286/1998 e 13, comma 2, DPR n. 394/1999;
c) violazione del principio di buon andamento della P.A. e sviamento di potere (in quanto esso ricorrente non ha nessun precedente penale e dunque non è socialmente pericoloso).
3. Si è costituita l’amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 576/2012 il Tribunale ha accolto, ai fini del riesame, la domanda cautelare, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 6 febbraio 2014.
Con memoria depositata in data 3/1/2014 la difesa del ricorrente ha evidenziato che la Questura, pur avendo avviato il procedimento di riesame, non lo ha mai portato a termine, insistendo quindi per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso va accolto.
Il Tribunale ritiene infatti fondato, nei limiti che si vanno a precisare, il primo motivo di ricorso.
Il ricorrente, con la produzione documentale dell’11/12/2012, ha fornito un principio di prova con riguardo alle due circostanze principali su cui fonda il ricorso, ossia l’esistenza di problemi di salute e la disponibilità di adeguato alloggio offerto da un connazionale (il quale sostiene anche economicamente il sig. Sow).
Con riguardo al primo profilo, si osserva preliminarmente che sarebbe contrario a qualsiasi principio costituzionale far discendere a carico di un cittadino extracomunitario le gravi conseguenze indicate nella parte finale del provvedimento impugnato allorquando il mancato svolgimento di attività lavorativa dipende da motivi di salute. Il discorso vale vieppiù nel caso in cui l’interessato risieda in Italia da oltre due decenni, non abbia precedenti penali e/o pregiudizi di polizia e abbia comunque svolto attività lavorativa in forma intermittente nel periodo di tempo scrutinato dalla Questura.
Con riguardo al secondo profilo, seppure in generale il sostegno economico e l’ospitalità offerti da connazionali non implicano l’automatica adozione del provvedimento di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (in quanto, a voler opinare diversamente, si darebbe il via ad una sostanziale elusione della normativa sull’immigrazione, essendo facilmente pronosticabile la proliferazione di dichiarazioni di ospitalità, visto che le stesse non impegnano il dichiarante per un periodo minimo predeterminato e dunque non configurano neanche dichiarazioni mendaci ai sensi delle norme penali), nel caso di specie la situazione è peculiare, e questo proprio in ragione della durata del soggiorno del sig. Sow sul territorio nazionale e dei precedenti lavorativi dello stesso.
Poiché la Questura, che pure ne aveva il modo, non ha approfondito nessuno dei due summenzionati profili, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato diniego e ordine all’amministrazione di rilasciare il titolo richiesto dal sig. Sow.
5. Il ricorso va dunque accolto.
Le spese di giudizio possono però essere compensate, visto che in sede procedimentale il ricorrente non aveva fornito all’amministrazione tutti gli elementi utili ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024