Diniego pds SLP legittimo se si è valutata la pericolosità sociale, non solo condanne per delitti
T.A.R. Lazio, sentenza 2 marzo 2012 n. 2143
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 530 volte dal 10/05/2012
E’ illegittimo il diniego dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, motivato sulla base dell’esistenza di una sentenza per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 del codice penale. L’Amministrazione non ha compiuto alcuna valutazione discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del richiedente o alla durata del suo soggiorno in Italia, limitandosi invece a riportare una generica lista di quattro precedenti per il reato di cui all’art. 474 del codice penale, con ciò evidentemente ritenendo di poter fare applicazione dell’art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 286/1998, così come richiamato nel corpo del provvedimento impugnato.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
[...]
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Roma ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, motivata sulla base della esistenza di una sentenza di applicazione della pena emessa in data 4..10.2006 per i delitti di cui all’art. 474, comma 2 e 648 c.p., commessi nel 2004.
Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
[...]
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della l. 241/90 e dell’ 9, 26 comma 7 bis del d.lgs. 286/98. Dette norme, laddove prevedono che il permesso di soggiorno non possa essere rilasciato ( o ove già rilasciato debba essere revocato) in presenza di sentenze di condanna riportate per determinate tipologie di reati, non potrebbero infatti essere applicate nel caso in cui sia stata richiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, giacché in questi casi l’amministrazione deve effettuare una valutazione discrezionale sulla pericolosità sociale dell’istante e sulla sua personalità, tenendo anche conto della durata della permanenza sul territorio dello Stato, senza poter ricorrere agli automatismi previsti dalle norme di legge sopra citate.
Nel caso di specie, invece, l’amministrazione non avrebbe considerato che il ricorrente lavora da anni in Italia, dove ha una casa di proprietà e un nucleo familiare (composto anche da due bimbi piccoli che frequentano la scuola in Italia).
La giurisprudenza amministrativa è invero concorde dell’affermare che in caso di richiesta di concessione di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), all'autorità amministrativa disponga di un potere discrezionale che le consente e le impone di valutare caso per caso l'effettiva pericolosità sociale del richiedente (T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 25 novembre 2010, n. 7374).
In particolare, il Consiglio di Stato (sez. VI 18 Set 2009, n. 5624) ha precisato non è applicabile, in quanto non previsto dalle specifiche disposizioni relative alla carta per soggiornanti di lungo periodo, l’automatismo previsto dall’art. 26 comma 7 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui la condanna con provvedimento irrevocabile, per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, sezione II, l. 22 aprile 1941 n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli art. 473 e 474 c.p., comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, perché questo invece implica la necessaria valutazione della pericolosità del soggetto. In sostanza, a soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato per violazione dei diritti d’autore, in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno per lavoro subordinato (v. anche T.A.R. di Bologna - Emilia Romagna, sez. I, 9 Aprile 2009, n. 444 ).
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso non può che essere accolto. Infatti, l’amministrazione non ha compiuto alcuna valutazione discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del richiedente o alla durata del suo soggiorno in Italia, così come prevede la giurisprudenza amministrativa sopra richiamata in caso si tratti di concessione di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, limitandosi invece a riportare una generica lista di quattro precedenti per il reato di cui all’art. 474 c.p., con ciò evidentemente ritenendo di poter fare applicazione dell’art. 26, comma 7 bis d.lgs. 286/98, il quale infatti è stato richiamato nel corpo del provvedimento.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 [...]
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