Diniego di permesso soggiorno per protezione internazionale illegittimo se non viene tradotto in una lingua conosciuta all'interessato
Tribunale di Roma, Sezione Prima Civile, Sentenza del 20 febbraio 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Deve essere annullato il provvedimento, con cui la Questura ha denegato il rilascio di un permesso per protezione internazionale, per la mancata traduzione dello stesso in una lingua conosciuta dall’interessato. Le norme che prevedono la necessità di traduzione dei provvedimenti emessi nei confronti dello straniero nella prima lingua indicata dallo stesso o, in mancanza, in una delle lingue veicolari, costituiscono norme imperative poste a presidio della possibilità di difesa del destinatario dell’atto, la cui violazione comporta la nullità dell’atto e giustifica la tardività dell’impugnazione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
[...] ha emesso la seguente
SENTENZA
[...]
oggetto: ricorso avverso diniego di permesso di soggiorno per protezione internazionale.
Fatto e diritto
Parte ricorrente [...] ha impugnato il provvedimento della questura di Roma di diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione internazionale con contestuale intimazione a lasciare il territorio italiano, chiedendo l'annullamento del provvedimento amministrativo.
Rileva l'istante che tale provvedimento è illegittimo ed è stato emesso in assenza dei presupposti di legge, in quanto era fondato su una rinuncia alla richiesta di protezione internazionale redatta in lingua italiana presso l'ufficio della Questura di Roma, ufficio immigrazione, il 4 febbraio 2011, nel quale si dava atto che il verbale era stato tradotto oralmente in lingua francese da un funzionario di polizia, mentre il ricorrente voleva rinunciare alla richiesta di protezione allo stato di Malta per chiederla alle autorità italiane, per cui aveva sottoscritto il verbale ignorando, senza colpa, i suoi effetti giuridici. Esponeva inoltre che il provvedimento di diniego di permesso di soggiorno per protezione internazionale era stato tradotto in lingua inglese, mentre la lingua ufficiale della Costa d'Avorio era il francese e nella domanda il Xxx aveva indicato quali lingue conosciute la propria lingua madre, il dioula, ed il francese, che comunque conosceva poco in quanto aveva una scarsa scolarizzazione.
Per tale motivo, non aveva compreso il significato del provvedimento, emesso il 4 febbraio 2011 e notificato lo stesso giorno, e chiedeva di essere rimesso in termini per l'impugnazione (il ricorso è stato depositato il 23 marzo 2011) e l'annullamento del provvedimento.
Le norme che prevedono la necessità di traduzione dei provvedimenti emessi nei confronti dello straniero nella prima lingua indicata dallo stesso od, in mancanza, in una delle lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo) secondo l'indicazione di preferenza fornita dal medesimo (art. 10 commi 4 e 5 D. Lgs. n. 25/2008, artt. 2 comma 6 e 13 comma 7 D. Lgs. n. 286/98), sono norme imperative quale garanzia – imposta dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalle norme comuntiarie – di pieno espletamento delle possibilità di difesa del destinatario dell'atto, la cui violazione comporta la nullità dell'atto e giustifica la tardività dell'impugnazione, il cui termine decorre dal momento in cui l'opponente abbia potuto avere una adeguata conoscenza della natura dell'atto e del rimedio avverso lo stesso proponibile (principi pacifici nella giurisprudenza della suprema Corte: v. Cass. n. 18493 del 2011, n. 24170 del 2010, 17908 del 2010, 17572 del 2010, 11005 del 2010, ecc.).
Nel caso di specie il ritardo nell'impugnazione è stato minimo ed è del tutto verosimile che il Xxx abbia pienamente avuto contezza del significato del provvedimento solo quando si è rivolto alle organizzazioni che tutelano i diritti dei migranti e vi prestano assistenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato per la mancata traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
annulla il provvedimento impugnato emesso dal Questore di Roma in data 4 febbraio 2011;
[...].
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2012
Il Giudice
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