Diniego di permesso di soggiorno per cure mediche illegittimo, se fondato su una condanna di oltre dieci anni prima
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2375/2014 del 12/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il diniego impugnato, incentrato sull’esistenza di una sentenza di condanna a carico del ricorrente, per fatti risalenti ad oltre ad un decennio, non ha adeguatamente valutato il grave stato di salute in cui versa il ricorrente. Quest’ultimo ha infatti prodotto documentazione medica, nella quale si attesta che dovrà essere seguito indefinitamente con ritmo trisettimanale.
Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, per giurisprudenza costante, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce, ai sensi dell’art. 35, c. 3, del D.Lgs. n. 286/98, l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte quelle essenziali per la vita (Cass., SS.UU. Civ. 10.6.2013 n. 14500 ha in particolare ritenuto “essenziali” anche le semplici somministrazioni di farmaci, quando si tratti di terapie necessarie ad eliminare rischi per la vita, od il verificarsi di maggiori danni alla salute).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Endrit Fufi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Morosini, 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Pavia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 6.6.2011 del Questore della Provincia di Pavia, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, c. 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato si è respinta l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, inoltrata in data 4.9.2002.
L’Amministrazione si è costituita solo formalmente in giudizio, depositando documentazione, ma senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 1052/12 si è accolta la domanda cautelare, in conseguenza della quale l’Amministrazione ha rilasciato al ricorrente un permesso temporaneo, in scadenza al 15.3.2014.
All’udienza del 12.6.14 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, poiché il diniego impugnato, incentrato sull’esistenza di una sentenza di condanna a carico del ricorrente, per fatti risalenti ad oltre ad un decennio (la sentenza della Corte d’appello è divenuta irrevocabile in data 2.12.2002), non ha adeguatamente valutato il grave stato di salute in cui versa il ricorrente.
Il Collegio dà atto che quest’ultimo ha infatti prodotto documentazione medica proveniente dalla Fondazione Maugeri, sulla cui autenticità la difesa erariale non ha sollevato alcuna obiezione, nella quale si attesta -OMISSIS-precisando che “il -OMISSIS-dovrà essere proseguito indefinitamente con ritmo trisettimanale, la sospensione -OMISSIS-senza presumibile pericolo di vita o danno per la salute del paziente è ragionevolmente possibile per un periodo massimo di 3-4 giorni”.
Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, per giurisprudenza costante, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce, ai sensi dell’art. 35, c. 3, del D.Lgs. n. 286/98, l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte quelle essenziali per la vita (Cass., SS.UU. Civ. 10.6.2013 n. 14500 ha in particolare ritenuto “essenziali” anche le semplici somministrazioni di farmaci, quando si tratti di terapie necessarie ad eliminare rischi per la vita, od il verificarsi di maggiori danni alla salute).
Il Collegio prende pertanto atto del fatto che il ricorrente debba sottoporsi a terapie indispensabili a scongiurare un rischio per la propria vita, ciò che, in base alla citata sentenza della Cassazione, è di per sé preclusivo al suo allontanamento dal territorio nazionale.
In ogni caso, a prescindere dall’applicabilità al caso di specie dell’art. 35 cit., dal quadro normativo dettato dal D.Lgs. n. 286/’98, non può che discendere la fondata pretesa dello straniero ad ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. cit.(T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 12.10.2011 n. 243), nel cui ambito dovrebbero comunque ascriversi quelli di cui il ricorrente necessita.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe indicati.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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