Diniego cittadinanza italiana - competenza territoriale del TAR Lazio, non del TAR dove risiede il ricorrente
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza del 10 maggio 2010, n. 2815
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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commento: Un cittadino tunisino, proposta istanza di riconoscimento cittadinanza italiana nel luglio 2007, la vedeva rigettare dal Ministero dell'Interno. Avendo residenza in Chianciano Terme, proponeva ricorso avverso il detto atto di diniego dinanzi al TAR competente per la detta residenza, ossia il TAR Toscana. Tuttavia, il Ministero dell’Interno formulava al Collegio toscano istanza di regolamento di competenza, che a sua volta rimetteva per la decisione al Consiglio di Stato. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato accoglie l'istanza del Ministero. massima: Il ricorso avverso il diniego di conferimento della cittadinanza italiana investe un atto emesso da una Autorità centrale dello Stato ed avente efficacia non territorialmente limitata. A tale riguardo deve ritenersi preferibile individuare la competenza territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario dell’atto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione dell’incidenza del provvedimento in questione sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia “erga omnes”.
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE VI
Sentenza 10 maggio 2010, n. 2815
[...]
FATTO
Il TAR per la Toscana chiede, con ordinanza della Sezione II n. 15/2010, di valutare l’istanza di regolamento di competenza territoriale proposto dal Ministero dell’Interno con riferimento ad un ricorso prodotto avverso un diniego di concessione di cittadinanza italiana nei confronti del cittadino tunisino ****, da tempo residente in Chianciano Terme, la cui istanza era stata avanzata nel luglio 2007.
Nella presente fase di giudizio l’originario ricorrente non si è costituito.
Alla camera di Consiglio del 9 marzo 2010 il ricorso viene assunto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che il regolamento di competenza in esame sia suscettibile di valutazione conforme a quella rappresentata dall’Amministrazione; e ciò in quanto il ricorso originario investe un atto (diniego di conferimento della cittadinanza italiana) emesso da una Autorità centrale dello Stato ed avente efficacia non territorialmente limitata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge n. 1034/1971.
A tale riguardo infatti, nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, 23.4.1992, n. 443) deve ritenersi preferibile individuare la competenza territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario dell’atto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione dell’incidenza del provvedimento in questione sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia “erga omnes” e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di là del luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 25.6.2008, n. 3238; 5.6.2006, n. 3350).
L’istanza di regolamento in esame deve essere, pertanto, accolta, con conseguente declaratoria di competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma.
Le spese della presente fase di giudizio sono poste a carico dell’originario ricorrente e vengono liquidate secondo quanto precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e dichiara la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Condanna il sig. ****, al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che vengono liquidate in Euro 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010.
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