Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione cassa con rinvio il decreto di espulsione comminato ad un cittadino straniero, che era stato ritenuto socialmente pericoloso a causa di un suo arresto per atti di violenza verso la moglie. Il decreto risulta, a detta della S.C., privo di motivazione, poichè si è dedotto con automatismo la pericolosità sociale dello straniero dalla mera imputazione per il reato di maltrattamenti in famiglia, senza valutare l'importanza effettiva degli episodi relativi, nè la personalità, sociale e lavorativa, dello straniero. La Cassazione viene quindi a confermare un proprio orientamento consolidato, ed aggiunge che per riscontrare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art. 13, comma 2, lett. c), del Testo Unico Immigrazione, ci si deve basare sugli stessi criteri applicati dal giudice penale quando venga proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, ossia: a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l’attualità della pericolosità; c) la necessità di un esame globale della personalità del soggetto.