Conversione permesso minori in permesso lavoro, la mancanza del parere del Comitato Minori Stranieri non è imputabile al richiedente
T.R.G.A , sez. autonoma di Bolzano, sent. n. 212/2015 del 10/06/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 139 volte dal 16/10/2016
Ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis del d.lgs. n. 286/1998 il “permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi ...di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, ... previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33 del presente testo unico...".
Si presenta pertanto illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, con conseguente accoglimento del ricorso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2014, proposto da:
Jeton Mangjolli, rappresentato e difeso dall'avv. Luana Nicolussi, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Bolzano, Via Dante 20/A;
contro
Ministero dell'Interno – Questore della Provincia di Bolzano, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova 9;
per l'annullamento
provvedimento n. 83/A12/2014/Imm. del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro del ricorrente e degli atti precedenti presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Questura di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto che il ricorso appare prima facie fondato in ordine all’unico motivo di gravame proposto, concernente la violazione ed erronea interpretazione dell’art. 32 T.U. Imm., con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod. proc. amm.;
considerato che con decreto n. 83/A12/2014/Imm., provvedendo sulla richiesta di rinnovo-conversione al ricorrente – cittadino kosovaro- di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la Questura di Bolzano opponeva il motivo ostativo legato all’omessa esibizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, previsto dal comma 1-bis dell’art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998 e in ragione di ciò rigettava l’istanza;
che il ricorrente, minorenne all’epoca dell’ingresso in Italia, affidato al fratello Egzon Mangjolli, ha impugnato il provvedimento questorile imputando all’Amministrazione di avere indebitamente fatto gravare su di lui le conseguenze della mancanza esibizione del citato parere – che peraltro il fratello del ricorrente aveva richiesto, senza ottenere risposta - trattandosi di un adempimento procedimentale che dovrebbe essere curato dall’Amministrazione stessa;
che si è costituita in giudizio la Questura di Bolzano resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2014 il provvedimento è stato sospeso in via cautelare e all’udienza di merito del 10 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis del d.lgs. n. 286/1998 il “permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del presente testo unico…”;
che, come rilevato dalla giurisprudenza, quella del pronunciamento del Comitato per i minori stranieri costituisce fase endoprocedimentale facente capo all’Amministrazione procedente e non anche di formalità posta a carico dell’istante, sicché non spetta a quest’ultimo richiedere il relativo parere (v. Tar Liguria, Sez. II, 15 novembre 2012 n. 1441 e Tar Emilia Romagna, Sez. I, 11.2.2015 n. 145);
che si presenta pertanto illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, con conseguente accoglimento del ricorso;
che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge. Condanna l’Amministrazione altresì alla rifusione del contributo unico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Terenzio Del Gaudio, Presidente
Peter Michaeler, Consigliere
Edith Engl, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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