Conversione permesso di soggiorno per motivi religiosi in lavoro subordinato, la mancata attestazione che sussista una quota non è opponibile al richiedente
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 1327/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 148 volte dal 14/11/2015
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che la normativa richiamata non pone alcuna preclusione alla conversione del pds da “motivi religiosi” a “motivi di lavoro subordinato” e la tipologia dei casi di conversione non può intendersi affatto tassativa né può giustificare un’interpretazione restrittiva della sua portata.
L’attestazione della disponibilità di una quota, nell’ambito del numero complessivo annuale dei flussi d’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nel caso di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale non costituisc(a) onere del richiedente, ex art. 24 comma 4 del T.U. sull’immigrazione, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 38 del d.P.R. n. 389/1999).
L’orientamento è stato successivamente ribadito dalla sentenza 13 agosto 2013 n. 1212 ed in verità appare strettamente aderente alla formulazione della previsione dell’art. 24, 4° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che non prevede assolutamente l’onere per il richiedente la conversione di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota, ai fini del cd. decreto flussi e, in mancanza di una previsione espressa, deve senz’altro ritenersi che si tratti di adempimento che deve essere assicurato d’ufficio dall’amministrazione procedente.
Anche nella fattispecie in esame il mancato accertamento della disponibilità della “quota lavoro” , preclusivo dell’accoglimento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato, non si configuri come legittimo motivo di rifiuto dell’istanza presentata dal ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2014, proposto da:
Paulin Malaj, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Brambilla, con domicilio eletto presso Francesca Nicodemi in Firenze, via Puccinotti 45;
contro
Questura di Pistoia in Persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da "motivi religiosi" a "motivi di lavoro subordinato" presentata dal sig. Paulin Malaj in data 21.01.2014 emesso dalla Questura della Provincia di Pistoia in data 23.04.2014 e notificato dalla Polaria di Pisa in data 29.04.2014;
di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pistoia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con provvedimento del 23.04.2014 la Questura di Pisa ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da “motivi religiosi” a “motivi di lavoro subordinato” presentata dal sig. Paulin Malaj con la motivazione che, sebbene varie tipologie di permessi di soggiorno consentano l’esercizio dell’attività lavorativa, essi possono essere convertiti, per lavoro subordinato, soo nei imiti delle quote fissate a norma del comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 296/1998;
- avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto in fatto: di aver fatto ingresso in Italia per iniziare il prenoviziato presso la Comunità salesiana di Salerno nel 2009, avendo ottenuto un permesso di soggiorno per motivi religiosi; dopo essersi iscritto alla facoltà di filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana in Roma e aver rinnovato i voti per un altro anno, nel dicembre 2012 ha interrotto gli studi, trovando ospitalità presso la sorella residente a Pistoia; a gennaio 2014 ha trovato lavoro come assistente domestico presso il parroco (a riposo per età e motivi di salute) con contratto di lavoro del 20.01.2014; di aver presentato, in data 21.01.2014, istanza di conversione del permesso di soggiorno per “motivi religiosi” in permesso di soggiorno per “motivi di lavoro”; nei motivi di ricorso il ricorrente ha sostenuto: che nessuna norma vieta o limita l’esercizio dell’attività lavorativa per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi né ne esclude la possibilità di conversione; dalla lettura congiunta delle norme di cui agli artt. 3 co. 4, 5 co. 9, 6. co. 1 e 22 D Lgs. n. 286/98 e dell’art. 14 D.P.R. n. 394/99, si ricava che il legislatore ha previsto: un decreto flussi annuale per stabilire il numero di cittadini stranieri residenti all’estero che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato; la previsione di particolari casi di ingresso fuori quota; la possibilità per cittadini residenti in Italia e titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi da quelli di lavoro (es. motivi religiosi) di svolgere attività lavorativa senza necessità di verificare la disponibilità di quote e/o limiti alle possibilità di conversione; il meccanismo delle quote è destinato a regolare l’ingresso nel territorio per motivi di lavoro, non già a disciplinare lo svolgimento dell’attività lavorativa o la possibilità di convertire altro permesso di soggiorno per coloro che già si trovano nel territorio dello Stato ad altro titolo;
- costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha prodotto documentazione, compresa una relazione redatta dall’Ufficio;
- la causa, chiamata alla camera di consiglio sopra indicata, è stata trattenuta in decisione, anche per la definizione del merito, sussistendone i presupposti;
Considerato che:
- la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che la normativa richiamata non pone alcuna preclusione alla conversione del permesso di soggiorno da “motivi religiosi” a “motivi di lavoro subordinato” e la tipologia dei casi di conversione non può intendersi affatto tassativa né può giustificare un’interpretazione restrittiva della sua portata, anche perché laddove ha inteso escludere tale possibilità, la norma lo ha espressamente previsto, come nell’art. 40 D.P.R. n. 394/99 (Cons. St. n. 1612 del 20.03.2013, che conferma TAR Lazio, II quater n.10487/2012; TAR Toscana, Sez. II, n. 389 del 07.03.2013);
- con particolare riferimento alla problematica sollevata dal provvedimento impugnato nella fattispecie, nella quale l’Amministrazione ha precisato che il divieto impugnato si basa non già sul mero divieto di conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato bensì sulla carenza del presupposto fondamentale richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ossia il rilascio da parte dello Sportello Unico presso la Prefettura della cosiddetta “quota lavoro”, il Collegio rileva di avere già esaminato una fattispecie analoga (cfr. sentenza di questa Sezione 18 aprile 2012 n. 738) nella quale ha rilevato come “fermo restando il rispetto delle quote di flusso previste per l'anno di riferimento, l’attestazione della disponibilità di una quota, nell’ambito del numero complessivo annuale dei flussi d’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nel caso di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale non costituisc(a) onere del richiedente, ex art. 24 comma 4 del T.U. sull’immigrazione, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 38 del d.P.R. n. 389/1999)”;
- l’orientamento è stato successivamente ribadito dalla sentenza 13 agosto 2013 n. 1212 ed in verità appare strettamente aderente alla formulazione della previsione dell’art. 24, 4° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che non prevede assolutamente l’onere per il richiedente la conversione di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota, ai fini del cd. decreto flussi e, in mancanza di una previsione espressa, deve senz’altro ritenersi che si tratti di adempimento che deve essere assicurato d’ufficio dall’amministrazione procedente;
- da ultimo, con sentenza 11 novembre 2013 n. 1527, questa stessa Sezione ha confermato il proprio indirizzo, in un caso in cui l’esaurimento della disponibilità della quota nell’ambito provinciale era stato accertato solo in data successiva alla decisione di rigetto, precisando che la Questura “avrebbe dovuto constatare la disponibilità di un posto utile al momento della decisione dell’istanza di conversione presentata dal ricorrente”;
- Ritenuto, alla luce della giurisprudenza della Sezione, che anche nella fattispecie in esame il mancato accertamento della disponibilità della “quota lavoro” , preclusivo dell’accoglimento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato, non si configuri come legittimo motivo di rifiuto dell’istanza presentata dal ricorrente;
- Ritenuto pertanto, che il ricorso vada accolto con compensazione delle spese di giudizio (stante la relativa novità del caso esaminato) e con liquidazione delle stesse in conseguenza dell’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con provvedimento della competente Commissione n. 39 del 11.06.2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di giudizio pari, complessivamente, ad euro 1.500,00 (millecinquecento), a favore del ricorrente, come da provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente, Estensore
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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