In tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all’art.6, I com., D.lgs. 286/1998, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio.