Conversione permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato,illegittimo diniego se rilascio primo permesso non è avvenuto per problemi tecnici Questura
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 1804/2014 del 06/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La circolare del Ministero dell'Interno n. 400/A del 19 novembre 2013, in tema di "Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - articolo 24, comma 4, del novellato decreto legislativo 286/98", subordina il positivo esito della procedura, tra l'altro, all'accertamento del possesso,in capo al lavoratore straniero,"del pds per lavoro subordinato
Ciò significa che il materiale possesso del titolo di soggiorno non risulta di per sé indispensabile per la conversione, purché ovviamente non emergano altrimenti motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
È vero, come evidenziato dall'Amministrazione nel rapporto depositato in giudizio, che l'iter procedimentale finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno prevede la sottoposizione dello straniero ai rilievi fotodattiloscopici, indispensabili per verificare l'identità del soggetto (e gli eventuali alias); ed è anche vero che nel caso in esame il ricorrente, dopo il primo infruttuoso accesso presso la Questura di Foggia [per ottenere il permesso per lavoro stagionale, dal quale poi convertire al lavoro subordinato], non si è più presentato presso il predetto Ufficio per completare la procedura in questione.
Non si può tuttavia trascurare il fatto che il mancato completamento di tale iter procedimentale era originariamente addebitabile alla stessa Amministrazione, per i problemi tecnici evidenziatisi il giorno in cui il ricorrente è stato convocato presso la Questura di Foggia; e che proprio per tale ragione il predetto Ufficio, come aveva provveduto nella prima occasione, avrebbe dovuto successivamente rinnovare la convocazione dell'interessato per svolgere gli adempimenti che in prima battuta non era stato possibile eseguire, pur essendosi lo straniero regolarmente presentato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2014, proposto dal sig. Vajra Achintha De Alwis Ranawaka Arachchige, rappresentato e difeso dall'avv. Daniel Boni, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Cesare Guasti 10;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Firenze, Sportello unico immigrazione prot. N. P-fi/l/q/2013/101756 del 6 giugno 2014, notificato per consegna a mani dell'interessato in data 11 giugno 2014, con il quale veniva rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (id. FI2204343199) al ricorrente, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso ed in particolare della nota della Questura di Foggia del 5 maggio 2014, relativa alla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale a mezzo kit postale avente assicurata n. 061316443740, e per la condanna dell'Amministrazione intimata all'accoglimento dell'istanza di conversione, e/o comunque al riesame della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Con provvedimento del 6/6/2014 lo Sportello unico per l'immigrazione di Firenze ha disposto il rigetto dell'istanza presentata dal cittadino extracomunitario sig. Vajra Achintha De Alwis Ranawaka Arachchige in data 20/12/2013 finalizzata alla "verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale". Tale determinazione è stata assunta in quanto al momento della verifica dei documenti lo straniero non è risultato in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità (così si legge nel preavviso di rigetto datato 11/3/2014).
Contro il provvedimento impugnato il predetto ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo, in sintesi: che la materiale mancanza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa alla richiesta di conversione, avendo già l'Amministrazione in precedenza completato la fase procedimentale caratterizzata dall'esercizio di poteri discrezionali e residuando solo quella finalizzata allo svolgimento di mere attività tecniche; che a quel punto lo straniero era già legittimamente presente sul territorio nazionale e titolato ad esercitare i conseguenti diritti; che il mancato rilascio del permesso di soggiorno elettronico è comunque addebitabile alla medesima Amministrazione (attesi i problemi tecnici riscontrati presso la Questura di Foggia) e che la mancata sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici è da considerarsi mera irregolarità; che tutt'al più, prima di procedere a negare la conversione, la P.A. avrebbe dovuto completare il procedimento ancora pendente relativo al rilascio dell'originario permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
2) Dalla documentazione acquisita al giudizio emerge: che il ricorrente è entrato in Italia nel giugno 2013 a seguito di nulla osta al lavoro stagionale emesso dalla Prefettura di Foggia ed ha sottoscritto presso la medesima Prefettura, in data 1/7/2013, il previsto contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale di 6 mesi; che lo straniero, dopo avere spedito alla Questura di Foggia istanza di rilascio del permesso di soggiorno elettronico a mezzo di kit postale, in data 16/7/2013 si è presentato presso il predetto Ufficio per completare la procedura finalizzata al rilascio del titolo in questione, ma la Questura "non ha potuto procedere alle operazioni di acquisizione della pratica in quanto non lavorabile nel sistema informatico a causa di anomalie" (così è riferito nella nota della medesima Questura datata 5/5/2014); che il predetto è stato quindi invitato a ripresentarsi in altra data utile, senza però che successivamente sia stata completata la procedura, mentre nel frattempo egli avviava il procedimento per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (con l'esito negativo oggetto della presente controversia).
3) Il ricorso è fondato.
A favore delle tesi sostenute dal ricorrente depone, in primo luogo, la circolare del Ministero dell'Interno n. 400/A del 19 novembre 2013 che, in tema di "Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - articolo 24, comma 4, del novellato decreto legislativo 286/98", subordina il positivo esito della procedura, tra l'altro, all'accertamento del possesso, in capo al lavoratore straniero, "del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale di cui é richiesta la conversione, o della relativa ricevuta nel caso in cui non fosse ancora stato rilasciato". Ciò significa che il materiale possesso del titolo di soggiorno non risulta di per sé indispensabile per la conversione, purché ovviamente non emergano altrimenti motivi ostativi all'accoglimento della domanda. È vero, come evidenziato dall'Amministrazione nel rapporto depositato in giudizio, che l'iter procedimentale finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno prevede la sottoposizione dello straniero ai rilievi fotodattiloscopici, indispensabili per verificare l'identità del soggetto (e gli eventuali alias); ed è anche vero che nel caso in esame il ricorrente, dopo il primo infruttuoso accesso presso la Questura di Foggia, non si è più presentato presso il predetto Ufficio per completare la procedura in questione; non si può tuttavia trascurare il fatto che il mancato completamento di tale iter procedimentale era originariamente addebitabile alla stessa Amministrazione, per i problemi tecnici evidenziatisi il giorno in cui il ricorrente è stato convocato presso la Questura di Foggia; e che proprio per tale ragione il predetto Ufficio, come aveva provveduto nella prima occasione, avrebbe dovuto successivamente rinnovare la convocazione dell'interessato per svolgere gli adempimenti che in prima battuta non era stato possibile eseguire, pur essendosi lo straniero regolarmente presentato.
In tale quadro gli Uffici dell'Amministrazione dell'Interno coinvolti nel procedimento (Prefettura di Firenze e Questura di Foggia) avrebbero dovuto - anziché adottare gli atti impugnati (per le ragioni addotte) - provvedere, d'intesa, al completamento dell'iter procedimentale relativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e, quindi, a definire il successivo procedimento di conversione; ciò avrebbe garantito un’applicazione non formalistica della disciplina di settore, giustificata tra l'altro dall'intervenuta verifica positiva circa la disponibilità di una quota e dalla circostanza che (a quanto consta nel presente giudizio e salvi gli ulteriori accertamenti del caso) non risulta emerso, in concreto, nessun elemento ostativo a carico dello straniero.
4) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va quindi annullato; l'Amministrazione dell'Interno dovrà conseguentemente riesaminare la posizione del ricorrente alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza.
La particolarità del caso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato, con gli effetti precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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