Conversione permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro autonomo è possibile
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1172/2014 del 22/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a ciò non ostando l'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, il quale non pone alcun divieto alla conversione di un titolo in un altro, purché sussistano i requisiti per il rilascio del titolo richiesto (in tal senso T.A.R. Toscana, Sez. II, 29 agosto 2011, n. 1339).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2013, proposto da:
Narinder Kumar Bitta, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pulica, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Mantova, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Mantova CAT-Imm/I^Sez/563/2012 del 28 novembre 2012, con il quale è stata negata la conversione del titolo di soggiorno da permesso per cure mediche a permesso per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Mantova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Attraverso il ricorso in esame, il ricorrente ha inteso censurare la legittimità del provvedimento con cui gli è stata negata la conversione del titolo di soggiorno da permesso per cure mediche a permesso per lavoro autonomo.
Con ordinanza 424/2014, si è ritenuto di poter tutelare la situazione di fatto creata dal ricorrente attraverso la formazione di una famiglia e l’avvio di un’attività imprenditoriale idonea al reperimento di mezzi di sostentamento per il nucleo familiare e anche a creare opportunità lavorative per terze persone, mediante il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia finalizzato allo svolgimento di attività lavorativa autonoma, valido fino alla pronuncia di merito e il contestuale monitoraggio della particolare situazione delle straniero.
Contestualmente è stata disposta l’acquisizione dei seguenti chiarimenti:
a) circa l’avvenuta continuazione dell’attività lavorativa autonoma, con produzione di documentazione atta a dimostrare il reddito prodotto nel 2013 (ad es.: estratto del registro dei corrispettivi, copia dei versamenti IVA e degli eventuali versamenti INPS a favore del lavoratore dipendente alle dipendenze della ditta del ricorrente, ecc.);
b) circa l’attuale situazione famigliare del ricorrente e, conseguentemente, l’eventuale presentazione dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per coesione famigliare con i figli nati sul territorio nazionale;
c) sulla reale esistenza dell’attività di lavoro autonomo dichiarata dal ricorrente e l’integrazione sociale dello stesso.
La relazione su tali profili avrebbe dovuto essere depositata dalla Questura di Mantova presso la Segreteria di questo Tribunale, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della ordinanza.
In effetti, il 28 maggio 2014, il ricorrente ha depositato documentazione contabile (registro dei corrispettivi e delle fatture) evidenziante la continuazione dell’attività anche per i primi mesi del 2014.
L’Amministrazione, a sua volta, ancorchè tardivamente, ha adempiuto all’ordine collegiale di cui sopra, depositando una relazione nella quale ha confermato l’esistenza dell’attività imprenditoriale gestita dal ricorrente (la quale impiega anche dei dipendenti), la presenza della famiglia del ricorrente e la sua buona condotta morale (confermata anche dalla relazione della locale stazione dei Carabinieri).
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2014, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Alla luce di quanto evidenziato in fatto, non si ravvisano, dunque, ragioni ostative al consolidamento del provvedimento favorevole adottato in sede cautelare, con il conseguente annullamento dell’impugnato diniego di conversione del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per cure mediche, infatti, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a ciò non ostando l'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, il quale non pone alcun divieto alla conversione di un titolo in un altro, purché sussistano i requisiti per il rilascio del titolo richiesto (in tal senso T.A.R. Toscana, Sez. II, 29 agosto 2011, n. 1339).
Nel caso di specie i requisiti sussistevano al momento della proposizione della domanda e sussistono tuttora, con la conseguenza che l’ambito titolo di soggiorno potrà, dunque, allo stato degli atti, essere rilasciato al ricorrente in esito all’eventuale, favorevole, in assenza di fatti nuovi contrari, conclusione dell’iter già iniziato dal medesimo richiedendo la proroga del permesso di soggiorno rilasciato in ottemperanza alla misura cautelare disposta da questo Tribunale.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della materia in cui si controverte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione adotterà in esito al rinnovo dell’iter procedimentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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