Conversione permesso da minore età a lavoro subordinato,illegittimo diniego senza preavviso rigetto per integrare documentazione con parere di Comitato minori
T.A.R. Molise, sezione prima, sent. n. 149/2015 del 26/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal ricorrente ai sensi dell’art. 32 D.L.vo 286/1998 in occasione del compimento della maggiore età trova la sua unica giustificazione nella mancata allegazione del parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui al successivo art. 33.
Tale omissione ha di fatto impedito al ricorrente (straniero ed appena divenuto maggiorenne) di porre rimedio alla carenza documentale riscontrata dall’Amministrazione richiedendo, sia pure tardivamente, il parere all’organismo solo di recente subentrato al soppresso Comitato per i minori stranieri.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2015, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Poccetti, con domicilio eletto in Campobasso, Via Garibaldi, N. 5;
contro
Ministero dell'Interno (Questura di Campobasso) in Pers. del Ministro P.T., Questura di Campobasso in Persona del Questore P.T., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;
per l'annullamento del provvedimento 30 ottobre 2014 con il quale il Questore di Campobasso ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno con conversione del titolo originario da <minore età> a <lavoro subordinato>,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno (Questura di Campobasso) in Pers. del Ministro P.T. e di Questura di Campobasso in Persona del Questore P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
-Constatato che nella fattispecie il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal ricorrente ai sensi dell’art. 32 D.L.vo 286/1998 in occasione del compimento della maggiore età trova la sua unica giustificazione nella mancata allegazione del parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui al successivo art. 33,
-Osservato che, come è stato dedotto passim, il provvedimento in questione non è stato preceduto dalla formale comunicazione del preavviso di rigetto prevista dall’art. 10 bis L. n. 241/1990,
-Rilevato che tale omissione ha di fatto impedito al ricorrente (straniero ed appena divenuto maggiorenne) di porre rimedio alla carenza documentale riscontrata dall’Amministrazione richiedendo, sia pure tardivamente, il parere all’organismo solo di recente subentrato al soppresso Comitato per i minori stranieri,
-Preso atto della circostanza riferita dalla difesa erariale che <l’Amministrazione, per quanto rappresentato a quest’Avvocatura, dichiara di ritenere possibile una nuova valutazione delle circostanze afferenti i requisiti utili alla regolare permanenza nello Stato del ricorrente> e, pertanto, si <è riservata nuove determinazioni>,
-Ritenuto che il vizio rilevato sia sufficiente per giustificare l’annullamento del provvedimento impugnato,mentre il comportamento collaborativo e la disponibilità al riesame manifestati dall’Amministrazione giustificano l’equa compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare a seguito di nuova istruttoria condotta in contraddittorio con l’interessato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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