Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato una istanza per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, allegando il contratto di lavoro, quello di locazione nonché la domanda nominativa di nulla osta al lavoro presentata dal datore di lavoro per usufruire delle quote di ingresso per l’anno 2011. La Questura rigettava la domanda di conversione poichè non risultava essere stato rilasciato il nulla osta dalla Prefettura. Tuttavia, come si è poi ricostruito, in seguito all'istanza di rilascio del detto nulla osta, il relativo procedimento non era stato concluso entro 40 giorni, come pure disposto dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. Nè la Questura, prima di rigettare l'istanza di conversione, aveva assunto informazioni dalla Prefettura circa l'esito della domanda di nulla osta (sulla quale non si era pronunciata). In definitiva, ha osservato il Collegio lombardo, il procedimento di conversione è stato concluso dalla Questura in mancanza di un elemento indefettibile, ossia la preventiva conclusione del procedimento presupposto, quello iniziato con la richiesta del nulla osta, ciò che ha determinato un insanabile difetto di istruttoria quanto al primo procedimento.