Conversione da permesso per studio a permesso per lavoro, non è il richiedente a dover dimostrare di aver ottenuto la quota
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 1053/2014 del 14/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’Amministrazione resistente ha respinto l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dall’odierna ricorrente, da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, poiché essa non aveva previamente attivato le procedure previste dall’art. 14, comma 6, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del t.u. immigrazione).
L’Amministrazione procedente ha ritenuto di dover respingere l’istanza della ricorrente solo perché essa non aveva documentato, con l’istanza di conversione e nell’ambito del procedimento così originatosi, l’esistenza della quota, vale a dire la residua capienza del contingente di lavoratori stranieri predeterminato a livello governativo.
Ma nel provvedimento impugnato, negli atti antecedenti del procedimento e nella stessa relazione amministrativa della Questura di Genova non viene indicata la fonte normativa che porrebbe a carico dello straniero l’onere di comprovare l’esistenza di una quota disponibile per la conversione del permesso di soggiorno.
Quindi, la Questura avrebbe dovuto accertare d’ufficio, attraverso un’agevole consultazione dei dati detenuti da un altro ufficio periferico dell’Amministrazione dell’interno, la residua disponibilità della quota necessaria per la conversione del suo permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2013, proposto da:
Jonida Halili, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Ballerini, presso la quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, salita Salvatore Viale, 5/2;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto n. 162 A12/Imm.-2^Sez.-Sogg./2013 del 19 aprile 2013, notificato alla ricorrente il 24 maggio 2013, di diniego di rinnovo/conversione per lavoro subordinato del permesso di soggiorno già rilasciato per motivi di studio, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna ricorrente, cittadina albanese, ha fatto ingresso in Italia nel 2009, con visto per motivi di studio.
Iscrittasi al corso di laurea in scienze dell’economia presso l’Università di Chieti-Pescara, conseguiva, nel medesimo anno, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, successivamente rinnovato fino al 31 dicembre 2012.
In data 24 gennaio 2013, ha presentato alla Questura di Genova un’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, da motivi di studio a lavoro subordinato.
Previa comunicazione del preavviso di rigetto, la Questura di Genova, con provvedimento del 19 aprile 2013, respingeva l’istanza, poiché “la richiedente non risulta aver attivato le procedure di cui all’art. 14 c. 6 del D.P.R. 394/99”.
Con ricorso ritualmente notificato il 19 luglio 2013 e depositato il successivo 1° agosto, l’interessata ha impugnato il diniego su indicato, denunciando la violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 394/1999, dell’art. 8 della C.E.D.U. e il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimato Ministero dell’interno, opponendosi all’accoglimento del ricorso con comparsa di stile.
Con ordinanza n. 332 del 22 agosto 2013, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente e fissata l’udienza per la trattazione di merito.
Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 14 maggio 2014 e ritenuto in decisione.
DIRITTO
Come anticipato in premessa, l’Amministrazione resistente ha respinto l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dall’odierna ricorrente, da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, poiché essa non aveva previamente attivato le procedure previste dall’art. 14, comma 6, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del t.u. immigrazione).
La disposizione citata, nella parte di specifico interesse, prevede: “Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell’articolo 35, comma 1”.
E’ prevista, perciò, la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, purché sia già stato stipulato il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e a condizione che la richiesta sia contenuta “nei limiti delle quote” (sia compresa, cioè, entro la quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato fissata con il d.P.C.M. previsto dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998).
Nel caso in esame, non era in contestazione il primo requisito e la documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente comprova che la stessa, pur avendo proseguito gli studi, è regolarmente occupata dal 2011 con la qualifica di commessa.
L’Amministrazione procedente ha ritenuto di dover respingere l’istanza della ricorrente solo perché essa non aveva documentato, con l’istanza di conversione e nell’ambito del procedimento così originatosi, l’esistenza della quota, vale a dire la residua capienza del contingente di lavoratori stranieri predeterminato a livello governativo.
Tale ragione di diniego, riferita in modo quasi criptico nel provvedimento impugnato, è meglio esplicitata nella relazione del 13 agosto 2013 della Questura di Genova, prodotta in giudizio dalla difesa erariale, ove si afferma che l’interessata avrebbe dovuto presentare una preventiva richiesta allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Genova, allo scopo di verificare l’esistenza di una quota disponibile, e documentare successivamente, con l’istanza di conversione, l’esito positivo della richiesta.
La posizione dell’Amministrazione non può essere condivisa.
Nel provvedimento impugnato, negli atti antecedenti del procedimento e nella stessa relazione amministrativa della Questura di Genova non viene indicata, infatti, la fonte normativa che porrebbe a carico dello straniero l’onere di comprovare l’esistenza di una quota disponibile per la conversione del permesso di soggiorno.
Inoltre, in forza delle regole generali poste dagli artt. 6 e 18 della legge sul procedimento amministrativo, è compito del responsabile del procedimento accertare d’ufficio i fatti rilevanti per la definizione del procedimento, con particolare riguardo alle circostanze che un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
In difetto di indicazioni da parte della richiedente, quindi, la Questura di Genova avrebbe dovuto accertare d’ufficio, attraverso un’agevole consultazione dei dati detenuti da un altro ufficio periferico dell’Amministrazione dell’interno, la residua disponibilità della quota necessaria per la conversione del suo permesso di soggiorno.
Fermo restando che, come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, nella provincia di Genova vi erano 61 quote disponibili per la conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi per lavoro subordinato (cfr. nota della Prefettura di Genova del 11 giugno 2013).
Alla luce di tale risultanza documentale, non si rileva alcuna ragione sostanziale che osti all’accoglimento della domanda di conversione del titolo di soggiorno in questione.
Il ricorso, per tali ragioni, è fondato e deve essere accolto.
Le spese del grado di giudizio possono, tuttavia, essere compensate fra le parti costituite, fatta eccezione per l’importo versato dalla ricorrente a titolo di contributo unificato che, direttamente in forza della previsione legislativa, dovrà esserle rimborsato dall’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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