Annullamento permesso di soggiorno per difetto condizioni regolarizzazione, non possibile se successivamente vi è un inserimento lavorativo
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1082/2014 del 08/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 132 volte dal 17/08/2015
Il provvedimento in esame trae fondamento nel decreto della Prefettura, con il quale è stato revocato il beneficio della regolarizzazione. Questa decisione si basa su verifiche successive alla regolarizzazione, dalle quali risulta che l’attività lavorativa non copre esattamente il periodo utile e che il datore di lavoro non disponeva del reddito necessario per presentare la domanda di emersione.
L’iter attivato per l’autotutela ha carattere discrezionale, e le cause ostative correlate all’originario rilascio di un permesso di soggiorno non sono assolutamente vincolanti, dovendosi tener conto del disposto dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98 e cioè dell’eventuale sopravvenienza di nuovi elementi che consentano l’emissione del titolo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2013, proposto da:
Kashmir Singh, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Canfarotta e Andrea Pezzangora, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, Via Cairoli n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DEL QUESTORE DI BRESCIA IN DATA 14/5/2012, RECANTE L’ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO IN SEGUITO A PROCEDURA DI EMERSIONE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Brescia con decreto del 14/5/2012 (notificato il 26/3/2013) ha annullato in autotutela il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente in seguito alla procedura di emersione ex art. 1-ter del D.L. 1/7/2009 n. 78.
2. Il provvedimento in esame trae fondamento nel decreto della Prefettura di Brescia del 6/10/2011, con il quale è stato revocato il beneficio della regolarizzazione.
3. Queste decisioni si basano su verifiche successive alla regolarizzazione, dalle quali risulta che l’attività lavorativa non copre esattamente il periodo utile e che il datore di lavoro Giacinto Donati non disponeva del reddito necessario per presentare la domanda di emersione.
4. Il ricorrente evidenzia che del provvedimento prefettizio è stato reso edotto il solo datore di lavoro, e che nel periodo utilizzato dall’amministrazione per le verifiche e per la notifica del provvedimento questorile in autotutela si è realizzato un significativo inserimento sociale, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286: in particolare, dopo l’assunzione a termine presso la ditta “Magie del Forno” Srl di Castegnato (BS) – intervenuta il 20/10/2010 – dall’1/3/2011 è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di pasticcere - ausiliario alla produzione.
5. Con ordinanza cautelare di accoglimento n. 346 depositata l’8/7/2013 questa Sezione ha svolto le seguenti considerazioni:
<<(a) sulla base delle (più ampie) motivazioni esposte nel provvedimento prefettizio del 6 ottobre 2011, atto presupposto rispetto a quello impugnato nel presente giudizio, si può ritenere che in effetti non sussistessero integralmente le condizioni per la regolarizzazione;
(b) tuttavia, il tempo trascorso e l’inserimento sociale e lavorativo conseguito dal ricorrente prima della notifica del decreto impugnato fanno sorgere un affidamento tutelabile ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Dlgs. 286/1998 (v. CS Sez. VI 27 luglio 2010 n. 4887). La mancanza dei requisiti della regolarizzazione può quindi essere bilanciata dal comportamento tenuto in questo periodo dal ricorrente.
… Può quindi essere concessa una misura cautelare sospensiva del provvedimento impugnato>>.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, sia alla luce delle esaustive statuizioni rese in sede cautelare, sia in base alle riflessioni sviluppate nella sentenza breve di questo Tribunale 4/4/2013 n. 317.
7. In proposito si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’iter attivato per l’autotutela ha carattere discrezionale, e le cause ostative correlate all’originario rilascio di un permesso di soggiorno non sono assolutamente vincolanti, dovendosi tener conto del disposto dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98 e cioè dell’eventuale sopravvenienza di nuovi elementi che consentano l’emissione del titolo (Consiglio di Stato, sez. VI – 15/6/2010 n. 3760, sulle condizioni ostative alla regolarizzazione di cui alla L. 189/2002, con riflessioni estensibili a quelle previste con il D.L. 1/7/2009 n. 78 conv. in L. 3/8/2009 n. 102). La scoperta di una causa ostativa, dopo che il cittadino extracomunitario è stato in Italia per un periodo di tempo in base ad un titolo efficace, non assume valore assoluto e vincolante, ma può condurre alla revoca o all’annullamento del precedente permesso soltanto dopo una valutazione complessiva della situazione comprendente l'attualità (Consiglio di Stato, sez. VI – 27/7/2010 n. 4887): la pronuncia da ultimo citata ha affermato che questo orientamento scaturisce da un'interpretazione logica e razionale dell'art. 5 comma 5 sopra menzionato (si pensi al caso in cui la scoperta avvenga dopo un lungo lasso di tempo, la causa ostativa sia connessa a un fatto di modesto rilievo, il cittadino straniero abbia formato una famiglia, svolga un lavoro, abbia sempre pagato le imposte, e sia del tutto inserito nella società italiana) e che possono venire in rilievo diritti inviolabili, quali i diritti della famiglia e il diritto al lavoro e diritti fondamentali quali il diritto di libera circolazione soggiorno (cfr. art 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
In buona sostanza l’esame posizione del cittadino straniero deve scaturire, data la conoscenza della causa ostativa al rilascio del permesso originario, dalla ponderazione dei due elementi: l'interesse pubblico alla rimozione dell’atto autorizzativo (conseguente all’emersione dell’incapacità reddituale del primo datore di lavoro) e la posizione dell'interessato, che appare rafforzata dalla sopravvenienza di nuovi elementi nel tempo durante il quale ha vissuto sul territorio nazionale.
8. Nella specie tra l’altro l’esponente non risulta aver contribuito in alcun modo a creare (attraverso operazioni occulte ovvero fraudolente) quella situazione di erronea valutazione della realtà sulla base della quale l’amministrazione ha emanato l'atto illegittimo che intende annullare, e in questo contesto affiora e si consolida il principio dell’affidamento di chi ha usufruito del beneficio per quasi 2 anni e ha trovato un impiego regolare: detto principio – quale limite all'esercizio della potestà di autotutela – è finalizzato alla protezione di coloro che in buona fede hanno legittimamente ed incolpevolmente confidato su un provvedimento amministrativo che ha prodotto effetti favorevoli consolidatisi nel tempo (cfr. sentenza Sezione 20/2/2013 n. 188).
9. Entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti oltre il termine assentito dal Codice del processo amministrativo, che possono essere in via eccezionale ammessi in quanto racchiudono elementi univocamente favorevoli al cittadino straniero: il legale del ricorrente ha sottolineato che il rapporto di lavoro presso la ditta “Magie del Forno Srl” prosegue a tutt’oggi regolarmente, mentre la Questura ha confermato l’avvenuto versamento dei contributi dal 2011 fino al luglio 2014.
La pretesa avanzata in giudizio merita in conclusione apprezzamento.
L’articolazione della vicenda giustifica comunque la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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