Allo straniero espulso va consegnata una copia conforme all'originale del decreto di espulsione, altrimenti questo è nullo
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 27 luglio 2010, n. 17572
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Commento: Importante pronuncia che va a sedimentarsi, insieme ad altre succedutesi negli anni, con specifico riguardo al rispetto di un rigoroso formalismo nell'emanare i decreti di espulsione: deve trattarsi di atti predisposti allo "stato dell'arte", diversamente anche una virgola al posto sbagliato rende nullo il provvedimento espulsivo (e quindi impugnabile in qualsiasi tempo, anche ad anni di distanza). Vi è dire che purtroppo la prassi dei giudici di pace è quella di sottovalutare questo formalismo, finendo per convalidare decreti assolutamente non conformi alla legge, con le ovvie conseguenze a carico dei cittadini stranieri. E non tutti possono permettersi di pagare un cassazionista per impugnare sentenze troppo frettolose e generose con le Prefetture... massima: è fatto obbligo al giudice, che in tal senso sia stato espressamente sollecitato dal ricorrente, pronunziare e decidere circa l'assenza di attestazione di conformità, della copia del decreto espulsivo comunicata all’espellendo, all’originale dell’atto, poichè la consegna di copia priva della predetta attestazione determina la nullità dell’atto espulsivo: si tratta infatti di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 02 - 27 luglio 2010, n. 17572
Osserva
Il Collegio che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. appresso trascritta, nella quale ha formulato considerazioni nel senso:
“CHE il cittadino Kosovaro M.B. propose opposizione avverso il decreto in data 17.03.2009 emesso dal Prefetto di Messina ex art. 13 c. 2 lett. B del d.leg. 286/98 ed il Giudice di Pace di Messina, con decreto 15.7.2009, respinse il ricorso sul rilievo per il quale: A) non sussisteva violazione dell’art. 13 c. 7 del d.leg. 286/98 stante la dichiarata impossibilità di reperire interprete nella lingua del Bala e la piena comprensione del testo da parte dell’espellendo; B) lo straniero, entrato clandestinamente, non aveva ancora chiesto permesso di soggiorno; C) non sussisteva la pretesa situazione di inespellibilità, neanche essendo stato chiesto riconoscimento dello status di rifugiato; CHE il decreto è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 13 bis d.leg. 286/98 come modificato dall’art. 4 D.Lg. 113/99 ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 23.9.2009 al quale non ha resistito l’intimato Prefetto; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 15.7.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 47 della legge n. 69 del 2009 abrogatrici dell’art. 366 bis ma introducenti l’art. 360 bis e integratrici dei previgenti artt. 375 e 380 bis c.p.c.; CHE il primo motivo nel quale si articola il ricorso - denunziante la violazione dell’art. 13 comma 7 del d.lgs. n. 286/98 per apoditticità della attestazione di irreperibilità di un traduttore nella lingua conosciuta dall’espellendo e per genericità del richiamo ad una “pre scelta” della lingua veicolare - appare per due versi inammissibile: A) la censura avverso la decisione del GdP è infatti inammissibile avendo la decisione del Giudice fatto puntuale applicazione dei principi consolidati posti da questa Corte, per i quali la attestazione di irreperibilità di traduttore è condizione necessaria e sufficiente per la traduzione in lingua veicolare (Cass. 25362.06 - 6978.07 - 13833.08), principi cui si ritiene di dover dare pieno seguito, B) la censura avverso la ritualità della formula sulla indicazione della lingua veicolare preferita è posta in termini di tale genericità e confusione che non rivelano la pretesa lesione del diritto dello straniero; CHE il secondo motivo del ricorso appare di contro manifestamente fondato, essendo obbligo del giudice - che sia, come nella specie, sollecitato a pronunziare dal ricorso - pronunziare e decidere sulla questione della assenza di attestazione di conformità, della copia del decreto espulsivo comunicata all’espellendo, all’originale dell’atto, posto che la consegna di copia priva della predetta attestazione determina nullità dell’atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio (come affermato da questa Corte in pronunziati mai contraddetti e pienamente condivisibili: Cass. 2884.05 - 17960.04)”.
Ritiene il Collegio che le esposte considerazioni, non fatte segno a rilievo critico di sorta dalla parte ricorrente, siano affatto condivisibili tanto nella parte in cui attengono alla infondatezza delle prime censure quanto nella parte in cui propongono l’accoglimento del ricorso per la manifesta fondatezza delle censure attinenti alla assenza del requisito di attestazione di conformità della copia del decreto espulsivo all’originale sottoscritto dal Prefetto. La questione venne invero posta dall’opponente alla espulsione, M.B., al punto 4 del ricorso innanzi al Giudice di Pace e nel fascicolo si evidenzia con chiarezza che la copia del decreto espulsivo consegnata al predetto era nulla più che una copia fotostatica priva della ridetta attestazione di conformità. Emerge quindi la rilevanza della omissione di pronunzia in questa sede denunziata e pertanto ben può la Corte, cassato il decreto, decidere nel merito accogliendo l’opposizione dello straniero ed annullando l’espulsione. Le spese dei due gradi di giudizio si regolano, in dispositivo, secondo la soccombenza (e per il merito richiamando la liquidazione operata dal Giudice di Pace).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla l’espulsione; condanna il Prefetto UTG di Messina al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che determina in euro 440 per il merito ed in euro 1.200 per la legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni.
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