Commento: Importante pronuncia che va a sedimentarsi, insieme ad altre succedutesi negli anni, con specifico riguardo al rispetto di un rigoroso formalismo nell'emanare i decreti di espulsione: deve trattarsi di atti predisposti allo "stato dell'arte", diversamente anche una virgola al posto sbagliato rende nullo il provvedimento espulsivo (e quindi impugnabile in qualsiasi tempo, anche ad anni di distanza). Vi è dire che purtroppo la prassi dei giudici di pace è quella di sottovalutare questo formalismo, finendo per convalidare decreti assolutamente non conformi alla legge, con le ovvie conseguenze a carico dei cittadini stranieri. E non tutti possono permettersi di pagare un cassazionista per impugnare sentenze troppo frettolose e generose con le Prefetture... massima: è fatto obbligo al giudice, che in tal senso sia stato espressamente sollecitato dal ricorrente, pronunziare e decidere circa l'assenza di attestazione di conformità, della copia del decreto espulsivo comunicata all’espellendo, all’originale dell’atto, poichè la consegna di copia priva della predetta attestazione determina la nullità dell’atto espulsivo: si tratta infatti di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio.