Alla domanda di conversione pds da minore età ad attesa occupazione, presentata prima del 2009, si applica la norma dell'art. 32 prima della modifica della legge 94/2009
TAR Piemonte, Sezione Seconda, Sentenza del 21 marzo 2012, n. 352
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 693 volte dal 15/05/2012
E’ illegittimo il provvedimento con cui è stato disposto il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore età ad attesa occupazione. Il caso di specie va regolato in base alla formulazione dell’art. 32 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009 e ciò perché, in applicazione del canone tempus regit actum, l’istanza volta alla concessione del titolo è stata avanzata all’Amministrazione in un momento in cui non era ancora intervenuta la novella legislativa più restrittiva, a nulla evidentemente rilevando che l’atto definitivo sia stato adottato successivamente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento prot. nr. Xxx del 07.09.10, notificato il 21.09.10, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione proposta dal ricorrente in data 20.04.09, e per l'annullamento dell'invito, formulato in calce al provvedimento impugnato, a presentarsi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a tale data, presso il posto di Polizia di Frontiera per il volontario esodo dal territorio nazionale con l'avviso che in caso di mancata presentazione si procederà all'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 286/68, ed infine per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il sig. Yyy di cittadinanza tunisina, ha impugnato il provvedimento n. Xxx, del 7 settembre 2010, del Questore di Torino, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
L’atto impugnato ha rigettato l’istanza, presentata dal sig. Yyy in data 20 aprile 2009, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da “minore età” ad “attesa occupazione”, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998. La motivazione del diniego poggia sul presupposto che lo straniero, prima del raggiungimento della maggiore età, fosse da annoverare nella categoria dei “minori non accompagnati”, con conseguente applicazione dei commi 1-bis ss. dell’art. 32 citato (nella formulazione vigente prima delle modifiche intervenute con legge n. 94 del 2009), a norma dei quali il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati solo allorché sia stato seguito un apposito percorso di integrazione sociale e civile di durata biennale e si tratti di straniero entrato nel territorio nazionale da almeno tre anni. Nell’atto si specifica, altresì, che “il richiedente ha saldi riferimenti nel paese di origine ove ha vissuto sin oltre il compimento del 15° anno di età e dove vive il nucleo familiare di origine con il quale ha solidi legami”.
2. Questi, in sintesi, i motivi di gravame sollevati nel ricorso:
- violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998: prima del raggiungimento della maggiore età il ricorrente non poteva essere considerato “minore non accompagnato” posto che egli “si trovava in Italia in compagnia di una persona adulta di riferimento (la zia materna) cui era stato formalmente affidato”. In quanto affidato, quindi, egli rientrava nella sfera di applicazione del comma 1 dell’art. 32 cit., laddove la norma consente il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età per i minori “comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”: ciò alla luce della sentenza n. 198 del 2003 della Corte costituzionale la quale ha chiarito che la citata locuzione normativa deve essere interpretata nel senso di essere riferita ad ogni tipo di affidamento, ivi incluso quello “di fatto” ai sensi dell’art. 9 della legge n. 184 del 1983. Il ricorrente, nella specie, si era trovato proprio in una situazione di “affidamento di fatto”;
- violazione dell’art. 32, commi 1-bis ss., del d.lgs. n. 286 del 1998, sotto altro profilo: il ricorrente, dall’ingresso in Italia avvenuto tre anni prima, avrebbe “effettivamente svolto un percorso di inserimento scolastico e lavorativo di circa due anni”, per cui egli avrebbe diritto al permesso di soggiorno anche sotto tale (diversa) prospettiva.
[...]
6. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che la fattispecie va regolata in base alla formulazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998 vigente anteriormente alle modifiche intervenute con legge n. 94 del 2009 (le quali, come è noto, hanno introdotto una disciplina molto più severa per il rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri divenuti maggiorenni e già in possesso di un titolo per “minore età”). Ciò perché, in applicazione del generale canone del tempus regit actum, l’istanza volta alla concessione del titolo è stata avanzata all’amministrazione in un momento (20 aprile 2009) in cui non era ancora intervenuta la novella legislativa più restrittiva (entrata in vigore l’8 agosto 2009), a nulla evidentemente rilevando che l’atto definitivo sia stato adottato successivamente (7 settembre 2010).
Nel merito, deve conferirsi portata decisiva al documento n. 2 depositato da parte ricorrente, contenente l’“Autorizzazione parentale” (redatta in Tunisi il 31 agosto 2006) mediante la quale l’allora minore Yyy era stato affidato, dai propri genitori, alla zia materna al fine di “farsi garante a prendere totalmente in carico nostro predetto figlio ed a provvedere a tutti i suoi bisogni occorrenti al Vitto, l’Alloggio, le cure mediche, i vestiti, l’educazione, ecc.”. Con tale atto veniva, infatti, formalizzato l’impegno della zia materna (parente entro il quarto grado) ad accogliere il minore presso la propria abitazione, ad educarlo e ad alimentarlo, in una parola a prendersi cura di lui al fine di un futuro suo inserimento nel contesto socio-economico italiano, che è la ratio perseguita dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 allorché richiama gli istituti della legge n. 184 del 1983 (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 454 del 2003 e 464 del 2005; nn. 787 e 3182 del 2009). Può dunque dirsi che è provata, nella specie, la situazione di c.d. “affidamento di fatto” che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, l’ordinamento consente di instaurare tra un minore privo di famiglia ed un parente entro il quarto grado: situazione che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (nella formulazione antecedente alla novella intervenuta con legge n. 94 del 2009), così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 198 del 2003), consente la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato.
7. Il ricorso, pertanto, è da accogliere, con assorbimento dei restanti profili di gravame.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,
Accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. Xxx, del 7 settembre 2010, del Questore di Torino.
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 [...]
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