Sanatoria colf-badanti: mancata presentazione del datore di lavoro
T.A.R. Veneto, sentenza del 10 ottobre 2011 n. 152
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
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La mancata presentazione del datore di lavoro nell'ambito della sanatoria colf-badanti non giustifica l'archiviazione del procedimento. Nell'ambito della procedura di emersione ("sanatoria colf-badanti" del 2009), è frequente il caso in cui il datore di lavoro, che aveva presentato l'istanza di sanatoria, non si presenti poi alla convocazione in Prefettura per il perfezionamento della pratica. In tal caso la Prefettura dispone l'archiviazione del procedimento. Secondo il T.A.R. della Lombardia, tuttavia, è illegittima l'archiviazione qualora sia soltanto il datore a non presentarsi. L'articolo 1 ter del Legge n. 102/09, infatti, fa riferimento alla mancata presentazione delle parti, e quindi sia del datore sia del lavoratore art. 1-ter L. n. 102/09: "Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. <…..> La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento <...>"). Se così non fosse, la sanatoria sarebbe lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno per eventi sopravvenuti alla data di presentazione della domanda. Deve invece riconoscersi rilevanza all'interesse del lavoratore a conseguire la regolarizzazione, dovendosi pervenire all'emanazione di un provvedimento di archiviazione solo quando è accertato che difetta l'interesse di entrambe le parti (T.A.R. Veneto, sentenza del 10 ottobre 2011 n. 1528; T.A.R. Lombardia, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 7528). Il lavoratore extracomunitario potrebbe quindi ottenere un permesso per attesa occupazione ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del Testo unico sull'immigrazione. In senso analogo si è espresso il T.A.R. Lombardia con la sentenza del 28 marzo 2011, n. 875, secondo cui: "la presenza di una causa di forza maggiore sopravvenuta ostativa della chiusura del procedimento amministrativo, accertata dall'amministrazione, legittima il lavoratore extracomunitario a chiedere la conversione dell'istanza di regolarizzazione in altro titolo di soggiorno".
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