Regolarizzazione colf/badanti: no all'archiviazione se la convocazione viene ritirata dal convivente che non risulti far parte dello stesso nucleo familiare
TAR Toscana, Sezione Seconda, Sentenza del 9 novembre 2011, n. 1655
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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massima: il ricorso è da ritenere fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, dovendo l’Amministrazione dare preavviso al soggetto dichiarante dei motivi ostativi alla ricevibilità della dichiarazione per dare allo stesso possibilità di fornire le proprie controdeduzioni che avrebbero potuto chiarire, non essendo pacifico dagli atti che la coabitazione anagrafica corrispondesse un’unica famiglia anagrafica; ciò anche con riferimento all’integrazione dei redditi dei soggetti coabitanti e quindi al fatto che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto fornire elementi istruttori utili all’esito favorevole del procedimento di emersione. Donde la non applicabilità, al caso in esame, del disposto dell’art. 21 octies della legge 241 del 1990.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del decreto del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Pisa Prot. n. P-PI/L/N/2009/103002 del giorno 13 dicembre 2010 con cui si dichiara l'irricevibilità della domanda di emersione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 1-ter L. 102/2009, nonchè di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.
[...]
Ritenuto che con ricorso notificato in data 26.8.2011 e depositato in data 16.9.2011 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento che ha dichiarato l’iricevibilità della dichiarazione di emersione [...];
Ritenuto che con tre motivi di ricorso viene dedotta la violazione delle norme di partecipazione nei confronti del lavoratore straniero interessato alla procedura di emersione, la violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, l’erronea valutazione dell’Amministrazione nel considerare la coabitazione del datore di lavoro con altri connazionali come indice di unica famiglia anagrafica e non di mera convivenza anagrafica, l’illegittimità di una dichiarazione di irricevibilità pronunciata sul mero ordine cronologico senza che ci sia stata una pronuncia sulla fondatezza o meno della domanda presentata... per l’altro lavoratore;
[...]
Ritenuto che il ricorso è da ritenere tempestivo avuto riguardo al fatto che il ricorrente non era destinatario del provvedimento impugnato e che il ritiro dell’atto in sede di accesso da parte del legale del ricorrente non equivale a conoscenza del provvedimento medesimo da parte del ricorrente (cfr. in ultimo TAR Veneto, sez. I^, 5.8.2009 n. 2314);
Ritenuto che nel merito il ricorso è da ritenere fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, dovendo l’Amministrazione dare preavviso al soggetto dichiarante dei motivi ostativi alla ricevibilità della dichiarazione per dare allo stesso possibilità di fornire le proprie controdeduzioni che avrebbero potuto chiarire, non essendo pacifico dagli atti che la coabitazione anagrafica corrispondesse un’unica famiglia anagrafica; ciò anche con riferimento all’integrazione dei redditi dei soggetti coabitanti e quindi al fatto che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto fornire elementi istruttori utili all’esito favorevole del procedimento di emersione. Donde la non applicabilità, al caso in esame, del disposto dell’art. 21 octies della legge 241 del 1990;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto con condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 [...]
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