Nel caso in esame lo straniero ricorreva avverso il decreto di irricevibilità della Prefettura di Vicenza avverso istanza di regolarizzazione ex lege 102/2009, provvedimento motivato dal fatto che la detta istanza riguardava una figura di colf, nonostante fosse già stata presentata altra analoga istanza per altro cittadino straniero relativamente al medesimo nucleo familiare. Lo straniero aveva tuttavia rivolto diverse istanze alla Prefettura per provare che la sua mansione, indicata erroneamente nella domanda come colf, era in realtà quella di badante; e tuttavia tali istanze non erano state esaminate dall'Amministrazione. Massima: L'istanza di cui all'articolo 1 ter, legge 102/2009, intesa a regolarizzare un cittadino straniero come badante, va accolta se il richiedente ha documentato all'Amministrazione di aver commesso un errore materiale nell'indicare quello straniero come colf (in presenza già di altra domanda per regolarizzazione colf, che renda inammissibile la seconda domanda).