Emersione colf e badanti - l'istanza va accolta se si dimostra l'errore materiale nell'indicare colf invece di badante
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, Sentenza del 10 marzo 2011 n. 427
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Nel caso in esame lo straniero ricorreva avverso il decreto di irricevibilità della Prefettura di Vicenza avverso istanza di regolarizzazione ex lege 102/2009, provvedimento motivato dal fatto che la detta istanza riguardava una figura di colf, nonostante fosse già stata presentata altra analoga istanza per altro cittadino straniero relativamente al medesimo nucleo familiare. Lo straniero aveva tuttavia rivolto diverse istanze alla Prefettura per provare che la sua mansione, indicata erroneamente nella domanda come colf, era in realtà quella di badante; e tuttavia tali istanze non erano state esaminate dall'Amministrazione. Massima: L'istanza di cui all'articolo 1 ter, legge 102/2009, intesa a regolarizzare un cittadino straniero come badante, va accolta se il richiedente ha documentato all'Amministrazione di aver commesso un errore materiale nell'indicare quello straniero come colf (in presenza già di altra domanda per regolarizzazione colf, che renda inammissibile la seconda domanda).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Vicenza prot. n. 104193/EM del 27/7/2010, notificato il 23/11/2010, con cui la Prefettura di Vicenza decretava l'irricevibilità dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo Iter della legge 3/8/2009 n. 102 dal sig. M... C... al fine di regolarizzare il rapporto di lavoro subordinato domestico di sostegno al bisogno familiare con il cittadino extracomunitario M... F....
Considerato che l’impugnato diniego di sanatoria è motivato col fatto che non può riguardare più di un colf per nucleo familiare;
Osservato, tuttavia, che il ricorrente documenta di aver fatto istanze volte a provare che la sua mansione non era di colf, indicata per errore materiale, ma di badante e che tali istanze non sono state esaminate dall’Amministrazione;
Ritenuto che tale omissione comporti l’illegittimità per difetto di istruttoria del provvedimento impugnato e che, quindi, il ricorso debba essere accolto, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi con un’istruttoria completa;
Considerato che le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011.
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