Emersione colf e badanti - il preavviso di rigetto non vale a definire il procedimento nè a evitare la condanna dell'Amministrazione per illegittimo silenzio inadempimento
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 21 febbraio 2011 n. 874
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Lo straniero nel caso in esame chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura e dalla Questura di Milano sulla domanda di regolarizzazione ex art. 1 ter, legge 102/2009 nonché sull'istanza di esplicitazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda medesima. La Prefettura di contro affermava che il procedimento si fosse concluso con il preavviso di rigetto emanato ex art. 10-bis legge 241/90. La sentenza è di particolare interesse per l'endemica difficoltà delle Amministrazioni competenti in subiecta materia a definire i procedimenti in materia di immigrazione, e nel caso particolare quelli di regolarizzazione colf e badanti (a quasi due anni dalla presentazione di molte domande di emersione!): il riconoscimento dell'illegittimità del silenzio delle Amministrazioni, con il conseguente ordine a provvedere entro 30 giorni, costituisce uno strumento notevole per mettere fine a lunghe attese da parte degli stranieri, spesso costellate da indicazioni contraddittorie da parte del personale di Prefetture e Questure. massima: Il procedimento di emersione ex art. 1 ter legge 102/2009 deve concludersi con pronuncia esplicita, come emerge dal comma 7 dello stesso articolo, sicché l'inerzia dell'Amministrazione è illegittima. Non può ritenersi giunto a conclusione il detto procedimento in base alla sola comunicazione ex art. 10-bis legge 241/90, inviata al richiedente, trattandosi di atto non idoneo allo scopo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Sezione Quarta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulla domanda dei ricorrenti affinché fossero esplicitati i motivi ostativi di cui all’articolo 33, comma 4, della legge 189 del 2002 sussistenti nei riguardi della ricorrente A... N... in relazione alla domanda di emersione dal lavoro irregolare n. MI330....... presentata a favore della stessa;
- nonché per la nomina del Commissario ad acta ai fini del perfezionamento della procedura di emersione.
FATTO
Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2010 e depositato il 3 novembre successivo, i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulla loro domanda finalizzata all’esplicitazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 33, comma 4, della legge 189 del 2002 sussistenti nei riguardi della ricorrente A... N... in relazione alla domanda di emersione dal lavoro irregolare n. MI330....... presentata a favore della stessa in data 4 settembre 2009; hanno altresì chiesto la nomina del Commissario ad acta ai fini del perfezionamento della procedura di emersione.
A sostegno del gravame viene dedotta l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione nel procedimento volto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti, atteso che il richiamo al parere negativo della Questura in ordine all’emersione non contiene alcun elemento utile in grado di chiarire le ragioni della mancata regolarizzazione. Nemmeno può riconoscersi valore di determinazione definitiva alla comunicazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione emanato ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 (all. 7 al ricorso).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 21 febbraio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto pur essendo stata la domanda di emersione presentata oltre un anno addietro, con due successive istanze del 5 maggio e del 28 luglio 2010, i ricorrenti hanno chiesto all’Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso sulla loro richiesta (all. 4 e 6 al ricorso).
2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.
3. Il datore di lavoro della sig.ra A... N..., sig. B... L..., ha presentato la richiesta di emersione dal lavoro irregolare a favore della stessa, come già segnalato in precedenza, il 4 settembre 2009 (all. 2 al ricorso).
Il procedimento non risulta allo stato attuale giunto a conclusione, pur essendo trascorso un rilevante lasso di tempo dal momento della proposizione della domanda.
3.1. Nessuna rilevanza può assumere la comunicazione ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, inviata al sig. B... in data 31 agosto 2010, visto che la stessa non è idonea a concludere il procedimento.
3.2. In questa sede non è possibile, tuttavia, verificare la fondatezza nel merito dell’istanza, tenuto conto che non si è in possesso di tutte le informazioni necessarie per decidere, oltre a non trovarsi in presenza di atti totalmente vincolati per i quali il giudice potrebbe sostituirsi all’Amministrazione (cfr. articolo 31, comma 3, codice processo amministrativo).
4. Trattandosi di inerzia non legittima e sussistendo l’obbligo di pronuncia esplicita, come emerge dall’articolo 1-ter, comma 7, della legge n. 102 del 2009, va accolto il ricorso sul silenzio e fatto obbligo all’Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza formulata dalla parte ricorrente entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione dell’Interno di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza formulata dalle parti ricorrenti entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 febbraio 2011.
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