Emersione colf/badanti: se il datore di lavoro non informa il lavoratore della convocazione, la procedura di regolarizzazione va riaperta
Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, Ordinanza del 30 novembre 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 884 volte dal 27/01/2012
Massima: In definitiva, ritiene il Giudice che, poichè irrinunciabile è l'interesse del lavoratore a vedersi riconoscere le forme di regolarizzazione lavorativa e di permanenza sul territorio italiano, innegabile il diritto a conoscere la data fissata per la stipula del contratto di soggiorno; ineludibile il diritto a veder completata la procedura amministrativa di regolarizzazione mediante la stipula del detto contratto, sussista nel caso di specie il c.d. fumus boni iuris relativo al diritto invocato di essere assunto [il lavoratore dal datore di lavoro che attivi la procedura di cui all'art. 1 ter L. 102/09] o comunque di ottenere la conclusione del procedimento amministrativo e/o il completamento della procedura amministrativa di regolarizzazione della sua posizione lavorativa (con riapertura della stessa).
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE LAVORO
Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. n. 1195/2011 RG. promosso da:
F. A. - (Avv. Michele Spadaro);
contro
G.V. - contumace
nonchè contro
PREFETTURA DI PARMA, UTG, in persona del Prefetto pro tempore – contumace;
e contro
QUESTURA DI PARMA - contumace;
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29/11/2011, il Giudice del Lavoro ..., letti gli atti di causa e vista la documentazione allegata agli stessi ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 03/1 0/20 11, la ricorrente indicata in epigrafe, ha chiesto che "1'Ill.mo Sig. Giudice Adito, esaminati gli atti, valutata l'urgenza e assunte, ove ritenuto strettamente necessario, sommarie informazioni:
IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE
1) sospenda, con decreto inaudita altera parte, o, nella denegata e non creduta ipotesi, previa audizione delle parti, con ordinanza, l'archiviazione del procedimento di regolarizzazione relativo alla domanda n. PR3301323238, archiviazione disposta dalla Prefettura UTG di Parma con provvedimento del 12/10/2010;
NEL MERITO
2) dichiari il diritto della ricorrente alla conclusione del procedimento amministrativo con o senza dichiarazione di costituzione del rapporto di lavoro tra la ricorrente medesima e il resistente sig. V. G.;
3) per l'effetto, ordini al sul - Prefettura UTG di Parma di disporre nuova convocazione ai sensi e per gli effetti del detto procedimento ex art. 1 ter, legge 102109, indirizzandola tanto al datore di lavoro sig. V. G., quanta alla lavoratrice sig.ra F. A.;
4) sempre per l'effetto, ordini al sig. V. G. di adoperarsi per compiere tutte le attività necessarie ex comma 7 dell'art. 1-ter citato, per la conclusione del detto procedimento, osservando taluno dei seguenti comportamenti:
a) presentarsi alla nuova disponenda convocazione presso gli uffici del sul – Prefettura UTG di Parma, sottoscrivendo il contratto di soggiorno,
oppure
b) presentarsi alla nuova disponenda convocazione presso gli uffici del sul – Prefettura UTG di Parma, dichiarando il proprio cessato interesse ad ottenere la emersione/regolarizzazione del rapporto di lavoro con la lavoratrice F. A.,
oppure
c) non presentarsi ma comunque far pervenire presso gli uffici del sul - Prefettura UTG di Parma tempestivamente per la data della nuova disponenda convocazione una dichiarazione di cessazione del proprio interesse ad ottenere la emersione/regolarizzazione del rapporto di lavoro con la lavoratrice F. A.;
5) sempre per l'effetto, ordini sin d'ora alla Questura di Parma o alla Questura di Milano (a seconda che si ritenga competente la Questura del luogo di lavoro o quella del luogo di residenza della lavoratrice) di rilasciare alla sig.ra F. A. un idoneo permesso di soggiorno del tipo "per motivi di lavoro" (in caso di sottoscrizione del contratto di soggiorno), ovvero "per attesa occupazione" (in caso di cessazione dell'interesse del datore di lavoro alla emersione/regolarizzazione, cessazione espressa per per facta concludentia);
IN OGNI CASO
6) fissati contestualmente l'udienza di comparizione delle parti e il termine per la notilica dell'emanando provvedimento ai resistenti, confermi in tale udienza i provvedimenti eventualmente già emessi, ovvero li integri oppure ne emetta come sopra richiesti.
[...]".
A sostegno dello spiegato ricorso, la ricorrente ha esposto:
- di aver svolto da febbraio 2009 a ottobre 2010 le mansioni di lavoro domestico di sostegno al bisogno'familiare in favore del sig. V. G., [...], in assenza di una formale regolarizzazione di tale rapporto di lavoro presso i competenti organi previdenziali e assistenziali;
- che, all'uopo, in data 24/09/2009 il sig. G., giusta la possibilità offerta dalla legge 102/09, ivi art. 1 ter, ostendeva domanda di emersione del detto rapporto di lavoro, ossia di regolarizzazione della posizione del lavoratore straniero: a tal fine utilizzava la procedura informatica ministeriale dichiarando l'esistenza del detto rapporto di lavoro [...] e corrispondendo l'importo di Euro 500,00 [...], così come previsto dalla legge;
- che il sig. G. veniva convocato dallo Sportello Unico Immigrazione - Prefettura UTG di Parma sia il 30/06/2010 sia una seconda volta il 03/08/2010, tuttavia non si presentava in nessuna delle due occasioni nè giustificava la propria assenza [...] nè le comunicava di aver ricevuto le due convocazioni [...];
- che, pur sollecitato dal predetto ufficio prefettizio ai sensi dell'art. 10 bis, legge 241/90 con successiva comunicazione del 18/08/2010, il sig. G. non forniva osservazioni e documentazione alcune, nel prescritto termine di 10 giomi, onde avversare la preannunciata archiviazione della domanda di emersione/regolarizzazione [...], nè la informava di aver ricevuto quella comunicazione [...];
- che, stante la reiterata assenza del sig. G., il sul - Prefettura UTG di Parma archiviava la domanda di emersione n. PR3301323238 in data 12/10/2010, con provvedimento notificato all'istante G. il successivo 28/12/2010 [...];
- che il sig. G. non si premurava di informarla di aver ricevuto il provvedimento di archiviazione, nè di ricorrere nei termini di legge avverso il provvedimento dinanzi al TAR o in via straordinaria al Capo dello Stato [...];
- di aver potuto apprendere dell'esito della detta domanda di emersione/regolarizzazione solo grazie al fattivo intervento del proprio legale, al quale si è rivolta infine, preoccupata per l'ampio lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda medesima senza aver mai ricevuto notizie dal sig. G. [...].
Il ricorso, ad avviso del Tribunale, è meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si vanno ad esporre.
Ritiene questo Giudice preliminare rammentare che i presupposti richiesti dal legislatore per una delibazione ai sensi dell'art. 700 c.p.c. sono il c.d. fumus boni iuris e il periculum in mora: la norma, infatti, presuppone, affinchè possa essere emesso il provvedimento cautelare, non solo che risulti la verosimiglianza o la probabilità della fondatezza del diritto fatto valere ma anche che il diritto invocato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a farlo valere in un giudizio ordinario, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla; occorre, cioè, la coesistenza dei citati presupposti, di talchè la carenza di uno dei-due osta al rilascio del provvedimento invocato.
Orbene, quanto al fumus boni iuris e, cioè, quanto al diritto invocato dalla ricorrente di essere assunta dal sig. G. V. (mediante una pronuncia giudiziale che tenga il posto del contratto di soggiorno non concluso) o comunque di ottenere la conclusione del procedimento amministrativo e/o il completamento della procedura amministrativa di regolarizzazione della sua posizione lavorativa (con riapertura della stessa), è doveroso - prima di affermarne la sussistenza - richiamare la normativa applicabile al caso di specie e la lettura che della stessa è stata data in sede di circolari amministrative.
Si tratta dell'art. 1-ter, legge 102/09; tale norma, intitolata "dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" attribuisce ai datori di lavoro - che, alla data del 30 giugno 2009 occupino irregolarmente alle proprie dipendenze, almeno da tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno stato membro dell'unione europea o lavoratori extracomunitari - la possibilità di regolarizzare il rapporto di lavoro.
Per far ciò, il datore di lavoro dovrà, entro un determinato termine (dal 1 al 30 settembre 2009), presentare una dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, anche detta <di emersione>.
Tale dichiarazione dovrà essere indirizzata all'Inps se il lavoratore è italiano o è cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea mediante apposito modulo, mentre andrà indirizzata allo Sportello Unico per l'Immigrazione di cui all'art. 22 T.U. di cui al d.lgs. 25.7.98 n. 286, se il lavoratore è extracomunitario con il rispetto di determinate modalità informatiche.
In quest'ultimo caso - che qui ci interessa, atteso che F. A. è cittadina extracomunitaria - la dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una serie di indicazioni: ad es. i dati identificativi del datore di lavoro; le generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario, i dati identificativi del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio; l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; l'attestazione - per le domande relative a lavoratori impiegati nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare - della disponibilità di un determinato reddito; l'assunzione dell'impegno a corrispondere una retribuzione minima (non inferiore a quella prevista nel contratto collettivo nazionale di rilerimento) e, nel caso di lavoro domestico, che l'orario di lavoro non fosse inferiore a 20 ore settimanali; la proposta del contratto di soggiorno di cui all'art. 5 bis T.U. d.lgs. 25.7.98 n. 286, gli estremi della ricevuta di pagamento contributo forfettario (art. 1 ter c. 4).
Prima ancora di presentare la detta dichiarazione, infatti, il datore di lavoro è tenuto a pagare un contributo forfettario di 500 Euro per ciascun lavoratore (art. 1 ter c. 3).
L'iter procedurale contempla un ulteriore stadio, rappresentato dalla verifica dell'ammissibilità di tale domanda che doveva essere compiuta dallo sportello unico per l'immigrazione e dall'acquisizione del parere della questura in merito alla insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (prima parte c. 7 citato art. 1 ter).
Eseguiti tali incombenti, lo Sportello Unico per l'Immigrazione convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3.
Il contratto di soggiorno è quello dettato all'art. 5 bis d.lgs. 286/98 [a mente del quale : < il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato tra un datore di lavoro italiano ... e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore ...; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'art. 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa ...>] ed è lo strumento che prelude al rilascio del permesso di soggiorno; all'art. 5 c. 3 bis D Lgs. 286/98 si legge infatti che "il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno di cui all'art. 5 bis ... la durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno ...".
Orbene, la normativa di cui all'art. 1 ter L. l02/09 ha previsto che nell'ipotesi in cui, convocate le parti per la stipula del contratto di soggiorno, queste non si presentino senza giustificato motivo, il procedimento di regolarizzazione debba essere archiviato (ultima parte c. 7 art. 1 ter).
L'archiviazione del procedimento o il rigetto della dichiarazione (o la mancata presentazione della dichiarazione nel termine prescritto dalla legge) comporta la cessazione della sospensione di cui al comma 8 dell'art. 1 ter : trattasi della sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, e all'impiego di lavoratori.
La legge prevede anche che, nelle more della definizione del procedimento di emersione, lo straniero non possa essere espulso (tranne che in alcune specifiche ipotesi) e che, una volta che sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno e vi sia stato il rilascio del permesso di soggiorno, si determini l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
In definitiva, la legge - in particolare la norma di cui all'art. 1 ter L. l02/09 - si è occupata espressamente del solo caso in cui, convocate le parti, manchi "la presentazione di entrambe le parti senza giustificato motivo".
Nulla invece ha detto circa la situazione in cui sia solo una delle parti a non presentarsi o quella in cui una delle parti non sappia della convocazione.
Sono state poi due circolari del Ministero dell'Interno a fomire chiarimenti in ordine al verificarsi di queste situazioni.
Dapprima la circolare 6466 del 29.10.09 ha affrontato il caso in cui il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione voglia, successivamente all'istanza, rinunciare all'istanza ed ha chiarito che "il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfettario di 500 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario... Solo dopo aver perfezionato quanto sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro ... Pertanto la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l'archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall'art. 1 ter c. 8 e 9 I. 102/09. In tal caso, comunque, il datore di lavoro dovrà essere convocato affinchè tale rinuncia venga formalizzata, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti ...".
Poi, di seguito, la circolare 7950 del 7.12.2010 ha preso in esame la situazione in cui vi sia un'interruzione del rapporto di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalla circolare n. 6466 (id est rinuncia da parte del datore di lavoro) avvenute prima della conclusione della procedura presso lo Sportello.
Ha precisato che "anche in tali ipotesi il datore di lavoro, che ha presentato la domanda di emersione, dovrà essere convocato insieme al lavoratore presso codesti Sportelli Unici, al fine di formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che hanno causato l'interruzione dello stesso rapporto, e sottoscrivere comunque - contestualmente al lavoratore straniero - il contratto di soggiorno per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore. Solo a seguito di tale adempimento, si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla norma ...".
Ne1 corpo delle circolari si aggiunge che il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all'Inps, a favore del lavoratore straniero per l'intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
Ai lavoratori interessati sarà consentito, quindi, richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Ancora, si precisa che, nel caso in cui, a seguito della convocazione, soltanto il datore di lavoro si rechi regolarmente presso codesti Sportelli Unici, questi dovrà confermare di avere assolto all'obbligo di informare il lavoratore sulla necessità di presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per completare la procedura di emersione, fomendo indicazioni sul motivi della mancata presentazione, qualora ne abbia notizia. In tale ipotesi, si procederà per il datore di lavoro agli adempimenti sopra descritti (sottoscrizione del contratto di soggiorno, assunzione del lavoratore e cessazione del rapporto di lavoro), con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
Orbene, da tale excursus normativo, indispensabile per la comprensione degli odiemi fatti di causa, è dato desumere in maniera certa i seguenti dati.
Il primo.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione - dopo la presentazione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 ter 1. 102/09, e una volta superato il vaglio dell'ammissibilità della dichiarazione stessa ed acquisito il parere della questura circa l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario (cfr c. 7 prima parte) - convoca le parti perché sia stipulato il contratto di soggiorno, e lo fa avvisando il datore di lavoro della data in cui dovrà, insieme al lavoratore, comparire dinanzi allo Sportello Unico. La lettera di convocazione, cioé, viene inviata solo al datore di lavoro, il quale, a sua volta, deve avvisare il lavoratore del giorno fissato per la convocazione.
Che questa sia la procedura, è desumibile dal fatto che è il datore di lavoro a presentare, utilizzando un modulo informatico, la domanda di emersione (e, quindi, l'interlocutore diretto dell'ente è il datore di lavoro), nonché dal rilievo che in detta domanda "informatica" (per così dire, standard) devono essere contenuti "i dati identificativi del datore di lavoro" (cfr lett a) c. 4 art. 1 ter) e "l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario" (cfr lett b) c. 4 art. 1 ter), ovverosia per il primo, oltre alle generalità, anche tutto ciò che serva per reperirlo, quale ad esempio residenza e indirizzo, e per il secondo solo generalità e nazionalità.
Peraltro, sul punto dissipa ogni dubbio la circolare n. 7950 del 7.12.2010 laddove, occupandosi del caso in cui si rechi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione soltanto il datore di lavoro, ha chiarito che è obbligo del datore di lavoro informare e avvisare il lavoratore della data di convocazione presso lo Sportello. Si legge "... questi dovrà confermare di aver assolto alI'obbligo di informare il lavoratore sulla necessità di presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per completare la procedura di emersione ...".
Tanto detto equivale a dire che a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore della convocazione presso lo Sportello Unico, vi è il diritto del lavoratore di venire a conoscenza di tale data e di esserne perciò avvisato.
Il secondo.
La procedura di emersione di cui all'art. 1 ter 1. 102/09 involge la posizione irregolare di due soggetti, da un lato il datore di lavoro, dall'altro il lavoratore, e garantisce, nel periodo in cui si svolge, la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale e relative all'impiego dei lavoratori (cfr c. 8 art. 1 ter: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi tutti i procedimenti penali e amministrativi..."); procedimenti che rivivranno in caso di rigetto o di archiviazione della procedura o di mancata presentazione della dichiarazione di emersione. Nel periodo in cui vige la procedura vi è anche il divieto di espellere lo straniero (cfr c. 10 art. 1 ter), mentre l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui alla legge 102/09 discenderà solo dal completamento della procedura di regolarizzazione attraverso la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione all'Inps e il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. c. 11 art 1 ter).
Tanto comporta che la partecipazione di entrambe le parti alla procedura detta sia indispensabile e, soprattutto, che chiare e, ove necessarie, distinte appaiono le posizioni del datore di lavoro e del lavoratore, attese le non indifferenti implicazioni che tale procedura riversa su entrambi i protagonisti.
Ma tanto comporta, soprattutto, che la procedura di regolarizzazione debba essere completata: vi é un diritto delle parti a veder comunque completata la procedura iniziata con la presentazione della dichiarazione di emersione, fatto salvo il verificarsi di ogni peculiare evento diverso dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Si spiega così che il legislatore abbia voluto prevedere l'archiviazione della procedura (con tutto ciò - come già detto - che ne consegue) per la sola ipotesi in cui nessuna delle due parti si presenti alla convocazione senza preoccuparsi di darne giustificato motivo (cfr ultima parte c. 7 art. 1 ter) : in tal caso è manifesto il disinteresse di entrambe le parti alla conclusione della procedura.
Si spiega, così, che il Ministero dell'Interno, in sede di circolari, abbia preso in esame le posizioni di ciascuna delle parti anche alla luce del comportamento tenuto dall'altra parte.
Ha detto, infatti, se il datore di 1avoro, dopo aver presentato la domanda, voglia rinunciare all'istanza, sarà comunque tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario (già manifestata con la presentazione della domanda e con il pagamento del contributo) firmando presso lo Sportello il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario in relazione e per il periodo di effettivo impiego del lavoratore.
Solo dopo aver perfezionato tali adempimenti, il datore di lavoro potrà porre fine al rapporto di lavoro; la rinuncia alla dichiarazione di emersione - che comporterà l'archiviazione del procedimento con la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori – dovrà essere formalizzata dal datore, il quale dovrà versare i contributi a favore del lavoratore, mentre quest'ultimo potrà chiedere i1 rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In altri termini, una volta che il datore di lavoro ha deciso di presentare la domanda di sussistenza di un rapporto di lavoro con un extracomunitario ad esempio, dovrà sempre - anche quando decida di rinunciare all'istanza - garantire al lavoratore la stipula del contratto di soggiorno almeno per quella parte di rapporto di lavoro che il datore di lavoro ha già dichiarato sussistere nel corpo della dichiarazione. In tal modo cadranno sul datore di lavoro le conseguenze della archiviazione della procedura (cfr cessazione della sospensione dei procedimenti) mentre il lavoratore potrà, almeno per il periodo pregresso, chiedere il rilascio del permesso di soggiorno: la sua posizione irregolare, almeno per quel segmento, sarà in qualche modo sanata.
Si spiega così che il Ministero abbia affrontato anche l'ipotesi in cui si interrompa il rapporto di lavoro anche per motivi diversi dalla rinuncia all'istanza di emersione da parte del datore di lavoro. Anche in questo caso, specificati i motivi che hanno causato l'interruzione, deve essere sottoscritto comunque il contratto di soggiorno dal datore di lavoro e dal lavoratore per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore, e solo a seguito di tale adempimento si avrà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti.
Si spiega che il Ministero abbia previsto anche la situazione in cui il datore di lavoro si presenti il giorno della convocazione presso lo Sportello unico e altrettanto non faccia il lavoratore: in tal caso per il datore di lavoro, sul quale incomberà l'onere di dimostrare di aver avvisato della convocazione il lavoratore, si procederà agli adempimenti detti (ovverosia sottoscrizione del contratto di soggiorno, assunzione del lavoratore e cessazione del rapporto di lavoro) con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
Orbene, sulla premessa che quelli sin qui detti siano i punti fermi della procedura di regolarizzazione in esame, si tratta di farne concreta applicazione al caso in oggetto.
Effettivamente, nel caso in esame non risulta che la sig.ra F. A. sia stata avvertita dal sig. G. V. delle date fissate dall'ufficio Sportello Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno.
La documentazione versata al fascicolo da contezza solo del fatto che il sig. G. V. (che aveva presentato domanda di regolarizzazione della posizione lavorativa della sig.ra F. A. versando il contributo di Euro 500,00) sia stato regolarmente convocato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione sia il 30/06/2010 sia una seconda volta il 03/08/2010, e che, in considerazione della sua assenza (e di quella della lavoratrice), sia stato anche, ma invano, sollecitato a rendere osservazioni al riguardo.
Depone in tal senso la lettura del provvedimento del 12 ottobre 2010 [...] con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione, dando atto di quanta sopra rilevato, ha disposto l'archiviazione dell'istanza di emersione per cui è causa.
A fronte di tanto, e in presenza di una espressa doglianza con cui la lavoratrice F. A. ha lamentato di non saper nulla di quelle convocazioni, in atti non vi é alcunchè che consenta al contrario di dire che il sig. G. V. invece, abbia informato l'extracomunitaria delle date fissate dall'ufficio Sportello Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno (con tutte le relative conseguenze).
Peraltro, il comportamento processuale del sig. G. V. - che non ha inteso costituirsi nella presente procedura d'urgenza - rende tale denunciata circostanza incontestata.
Quindi, sia pure nei limiti della sommarietà della cognizione di tale procedura d'urgenza, è provato che il sig. G. V. non ha assolto all'obbligo di avvisare la lavoratrice con conseguente violazione delle prerogative e diritti di quest'ultima.
È dato incontrovertibile che la procedura di regolarizzazione sia stata archiviata (melius rigettata la domanda di emersione) senza che una delle parti - la lavoratrice - fosse a conoscenza delle convocazioni presso lo Sportello.
Non può dirsi allora vi sia stata una scelta libera e consapevole della sig.ra F. A., di modo che non possono gravare su di lei, sic et simpliciter, le conseguenze della archiviazione e/o rigetto della procedura (cessazione della sospensione dei procedimenti amministrativi e penali, cessazione del divieto di espulsione).
Gli atti al vaglio del Giudice consentono, inoltre, di acclarare che il datore di lavoro, oltre a non aver avvisato la cittadina extracomunitaria, non ha completato - come impostogli dalla legge e dalle circolari proprio a tutela delle ragioni del lavoratore - la procedura amministrativa mediante la sottoscrizione del contratto di soggiorno almeno per il periodo di effettivo impiego, impedendo, di tal guisa, che alla sig.ra F. A.. fosse rilasciato, almeno, il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In definitiva, ritiene il Giudice che, poichè irrinunciabile è l'interesse del lavoratore a vedersi riconoscere le forme di regolarizzazione lavorativa e di permanenza sul territorio italiano, innegabile il diritto a conoscere la data fissata per la stipula del contratto di soggiorno; ineludibile il diritto a veder completata la procedura amministrativa di regolarizzazione mediante la stipula del detto contratto, sussista nel caso di specie il c.d. fumus boni iuris.
La disamina delle conseguenze che, in astratto, scaturiscono dal rigetto o dall'archiviazione di una qualsivoglia procedura di emersione e di quelle che, in concreto, interessano la ricorrente (possibile decreto di espulsione, ripresa di procedimenti amministrativi e penali già iniziati e poi sospesi o instaurazione di nuovi) pone in luce e rende più che palese l'irreparabilità del pregiudizio su di lei incombente, sicchè vi sono i requisiti per ritenere sussistente il c.d. periculum in mora.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e nei limiti delle stesse il ricorso va accolto, e va dichiarato il diritto della sig.ra F. A. di ottenere la completa regolarizzazione amministrativa di cui all'art. 1 ter 1. 102/09 in relazione alla procedura avviata dal sig. G. V. con la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare in data 24.9.2010.
[...]
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e - previa sospensione dell'efficacia del provvedimento del 12/10/2010 dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata da G. V. in data 24.9.09 in favore di A. F. - dichiara il diritto di A. F. ad ottenere il completamento della procedura di regolarizzazione del suo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1-ter 1. 102/09.
Ordina al datore di lavoro di adoperarsi perché, secondo le indicazioni di cui in parte motiva, siano compiute tutte le attività a tal fine necessarie previste dal comma 7 art. 1-ter, così come letto anche alla luce delle circolari del Ministero dell'Interno n. 6466 del 29.10.09 e 7950 del 7.12.2009.
[...]
Così deciso in Parma, 30 novembre 2011.
IL GIUDICE DEL LAVORO
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