Con circolare n. 6466 del 29 ottobre 2009 il Ministero dell’interno ha consentito, quale "incidente" all'interno del procedimento di emersione, la possibilità del subentro di un datore di lavoro diverso da colui che ha prodotto la domanda, nell'ipotesi che sia intervenuto il decesso della persone da assistere. Ove poi tale subentro non si concretizzi, si consente il rilascio del pds per attesa occupazione. Il caso trattato nella sentenza commento si attaglia esattamente a tale ipotesi: il ricorrente, lavoratore straniero, ha agito contro il silenzio inadempimento della Prefettura avverso la domanda di emersione, non coltivata a causa del decesso del suo datore di lavoro. Il TAR, nell'accogliere la sua domanda, pur ricordando che la procedura di emersione era attivabile esclusivamente da parte del datore di lavoro, ha sottolineato che sussiste la legittimazione e l’interesse ad agire del lavoratore, tenuto conto che prima della conclusione del procedimento egli non può essere assunto da nessun altro datore. Vieppiù che il decesso del datore di lavoro costituisce una "causa di forza maggiore sopravvenuta" che osta alla chiusura del procedimento e che quindi autorizza il lavoratore a convertire l'originaria istanza in una istanza per il rilascio di altro titolo di soggiorno.