E’ illegittimo il provvedimento di archiviazione, basato sul fatto che le parti non si sono presentate nel giorno in cui erano state convocate per il completamento della procedura di emersione, senza addurre alcun giustificato motivo. Nel caso di specie, non si può affermare che la mancata presentazione delle parti a seguito della convocazione fosse priva di giustificati motivi: la carenza di giustificati motivi si deve ovviamente escludere per il lavoratore – che era stato tratto in arresto alcuni giorni prima – ma va, altresì, esclusa per il datore di lavoro, giacché la sola presenza di questi nel giorno di convocazione, in assenza del lavoratore, non avrebbe comunque consentito di portare a compimento al procedura di emersione. Né potrebbe ritenersi che il predetto datore di lavoro abbia espresso, con la sua assenza, la volontà di rinunciare all’emersione o comunque il suo disinteresse per la stessa, avendo egli successivamente per ben due volte richiesto una nuova convocazione presso lo Sportello Unico.