E’ illegittimo il diniego, opposto all’istanza di emersione dal lavoro irregolare, fondato sul fatto che, a carico della medesima lavoratrice, sia stata presentata analoga istanza da parte di altro datore di lavoro. I casi di inammissibilità delle domande sono quelli espressamente previsti dalla legge e, per la presentazione di una domanda di regolarizzazione da parte di più di un datore, non è espressamente prevista alcuna sanzione. In conseguenza di ciò, da una parte, l’Amministrazione non può procedere all’archiviazione di entrambe le domande, dall’altra, è costretta a svolgere adeguati approfondimenti, previa instaurazione di un corretto contraddittorio procedimentale con gli interessati, onde verificare quanto accaduto. Tale approfondimento si impone, al fine di impedire che le conseguenze di una illeceità compiuta da altri ricadano sulla lavoratrice straniera, cui altrimenti verrebbe negata la possibilità di regolarizzare la propria posizione, e sull’effettiva datrice di lavoro incolpevole, che si vedrebbe altrimenti preclusa la possibilità di ottenere i benefici derivanti dall’estinzione di eventuali illeciti commessi per aver utilizzato le prestazioni di una lavoratrice irregolare, nonostante sia stato pienamente soddisfatto, come nel caso di specie, il requisito dell’effettiva prestazione del lavoro a favore di un nucleo familiare che è il presupposto portante della procedura di emersione dal lavoro irregolare.