Emersione colf/badanti – non è incompatibile il lavoro presso un altro datore di lavoro con quello come colf/badante, illegittimo revocare l'accoglimento della domanda di emersione
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 18 gennaio 2012, n. 216
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 686 volte dal 26/03/2012
E’ illegittima la revoca dell’accoglimento della domanda di emersione, a motivo del fatto che il lavoratore era stato trovato a lavorare presso altro datore di lavoro. Il fatto che il lavoratore assunto dal ricorrente fosse stato trovato a lavorare come operaio presso una ditta non escludeva che lo stesso lavorasse come domestico presso l’abitazione del ricorrente dal momento che il rapporto di lavoro prevedeva un impiego per venti ore settimanali. Nessun accertamento è stato svolto circa il fatto che il lavoratore lavorasse o meno presso l’abitazione del connazionale e pertanto il provvedimento di revoca è stato assunto senza un’adeguata istruttoria e con una motivazione insufficiente a giustificare l’atto di autotutela.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento adottato in data 27.04.2010 dalla Prefettura di Milano [...] di annullamento della domanda di emersione di lavoro irregolare;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente aveva presentato una domanda di emersione in favore di lavoratore domestico extracomunitario che veniva accolta dalla Prefettura di Milano che li convocava per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il lavoratore provveda quindi alla richiesta del permesso di soggiorno, ma in quella sede veniva preavvisato dalla Questura di Milano del rigetto della domanda poiché era stato trovare a lavorare presso altro datore di labvoro.
In conseguenza di tale circostanza la Prefettura revocava l’accoglimento della domanda di emersione con provvedimento che veniva impugnato sulla base di due motivi.
Il primo contesta la carenza di istruttoria e di motivazione in quanto non si è tenuto conto che la regolarizzazione è avvenuta sulla base di un rapporto di lavoro che prevedeva un impegno di venti ore settimanali con possibilità di svolgimento di altro lavoro negli orari liberi.
Il secondo motivo si fondava sugli stessi presupposti contestando che la circostanza riferita dalla Guardia di Finanza, peraltro in via preliminare poiché il controllo non aveva ancora avuto un esito in un procedimento amministrativo o penale definitivo, fosse ostativa all’accoglimento della domanda di emersione poiché non vi era alcuna norma che impedisse lo svolgimento di due lavori.
[...]
Il ricorso è fondato.
Nessun riesame è stato posto in essere dalla Prefettura dopo la comunicazione del provvedimento cautelare e pertanto è necessario valutare nel merito le censure sollevate.
Esse sono fondate in quanto la circostanza posta a fondamento della revoca del precedente accoglimento della domanda di emersione è irrilevante ai fini delle valutazioni che l’amministrazione doveva effettuare.
Il fatto che il lavoratore assunto dal ricorrente fosse stato trovato a lavorare come operaio presso una ditta non escludeva che lo stesso lavorasse come domestico presso l’abitazione del ricorrente dal momento che il rapporto di lavoro prevedeva un impiego per venti ore settimanali.
Nessun accertamento è stato svolto circa il fatto che Zxx lavorasse o meno presso l’abitazione del connazionale e pertanto il provvedimento di revoca è stato assunto senza un’adeguata istruttoria e con una motivazione insufficiente a giustificare l’atto di autotutela.
Pertanto occorre procedere all’annullamento dell’atto impugnato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 [...]
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