Emersione colf/badanti – non è inammissibile la domanda di regolarizzazione di una lavoratrice solo perchè sia stata presentata per quella lavoratrice anche un'altra domanda
TAR Veneto, Sezione Terza, Sentenza del 13 dicembre 2011, n. 1818
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ illegittimo il diniego, opposto all’istanza di emersione dal lavoro irregolare, fondato sul fatto che, a carico della medesima lavoratrice, sia stata presentata analoga istanza da parte di altro datore di lavoro. I casi di inammissibilità delle domande sono quelli espressamente previsti dalla legge e, per la presentazione di una domanda di regolarizzazione da parte di più di un datore, non è espressamente prevista alcuna sanzione. In conseguenza di ciò, da una parte, l’Amministrazione non può procedere all’archiviazione di entrambe le domande, dall’altra, è costretta a svolgere adeguati approfondimenti, previa instaurazione di un corretto contraddittorio procedimentale con gli interessati, onde verificare quanto accaduto. Tale approfondimento si impone, al fine di impedire che le conseguenze di una illeceità compiuta da altri ricadano sulla lavoratrice straniera, cui altrimenti verrebbe negata la possibilità di regolarizzare la propria posizione, e sull’effettiva datrice di lavoro incolpevole, che si vedrebbe altrimenti preclusa la possibilità di ottenere i benefici derivanti dall’estinzione di eventuali illeciti commessi per aver utilizzato le prestazioni di una lavoratrice irregolare, nonostante sia stato pienamente soddisfatto, come nel caso di specie, il requisito dell’effettiva prestazione del lavoro a favore di un nucleo familiare che è il presupposto portante della procedura di emersione dal lavoro irregolare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Venezia [...], con il quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Sig.ra XXX espone di aver presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 1 ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, in favore della Sig.ra XXX cittadina moldava.
Con il provvedimento in epigrafe l’stanza è stata respinta per il rilievo che presso lo Sportello unico per l’immigrazione di Perugia è stata presentata un’altra istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore della stessa lavoratrice da parte di un altro datore.
Tale provvedimento è impugnato con ricorso ritualmente notificato il 5 gennaio 2011 all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia per le seguenti censure:
I) insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, travisamento, violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 1 ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102;
II) violazione dell’art. 1 ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, erroneità dell’istruttoria e della motivazione;
III) carenza di istruttoria.
[...]
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, come dedotto nell’ambito del secondo motivo, i casi di inammissibilità delle domande sono quelli espressamente previsti dalla legge (cfr. ex pluribus Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 9 settembre 2005, n. 4234; id. 25 marzo 2006, n. 1753; id. 23 marzo 2007, n. 1203; Tar Lombardia, Brescia, 14 marzo 2005, n. 162: tali sentenze si riferiscono al caso, simmetrico rispetto a quello all’esame, della presentazione di più domande per diversi lavoratori presentate dal medesimo datore), e per la presentazione di una domanda di regolarizzazione da parte di più di un datore, non è espressamente prevista alcuna sanzione.
In mancanza di una previsione espressa in ordine all’inammissibilità delle domande relative al medesimo collaboratore familiare extracomunitario, nulla autorizza l’Amministrazione ad archiviare entrambe le domande senza esaminare la presenza del requisito fondamentale per la regolarizzazione costituito dall’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro nel periodo utile contemplato dalla legge, ed è pertanto necessario che l’Amministrazione svolga adeguati approfondimenti, previa instaurazione di un corretto contraddittorio procedimentale con gli interessati, per verificare quanto accaduto.
Nel caso all’esame a seguito del preavviso di rigetto la ricorrente da un lato ha presentato una querela nei confronti di chi ha falsamente dichiarato che la Sig.ra XXX avrebbe lavorato a Perugia [...], dall’altro ha offerto una molteplicità di riscontri che comprovano che il rapporto di lavoro dalla
medesima dichiarato, di assistenza alla madre presso la sua abitazione a San Giorgio al Tagliamento, ha avuto effettivo svolgimento nel periodo indicato dalla legge [...].
Tali elementi non sono stati presi in considerazione dall’Amministrazione nonostante la ricorrente, in sede di controdeduzioni formulate a seguito del preavviso di diniego, avesse espressamente chiesto lo svolgimento di un’integrazione istruttoria, indicando i soggetti che avrebbero potuto confermare la veridicità di quanto dichiarato, tra i quali anche il medico di famiglia [...].
La necessità di svolgere un’adeguata istruttoria in casi come quello all’esame serve ad impedire che le conseguenze di una illiceità compiuta da altri ricadano sul lavoratore straniero, cui altrimenti verrebbe negata la possibilità di regolarizzare la propria posizione, e sull’effettivo datore di lavoro incolpevole, che si vedrebbe altrimenti preclusa la possibilità di ottenere i benefici derivanti dall’estinzione di eventuali illeciti commessi per aver utilizzato le prestazioni di un lavoratore irregolare, nonostante sia stato pienamente soddisfatto il requisito dell’effettiva prestazione del lavoro a favore di un nucleo familiare che è il presupposto della procedura di emersione dal lavoro irregolare.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 [...]
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Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
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