Emersione colf/badanti: lo straniero ha diritto al permesso per attesa occupazione se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione (e non lo informa)
TAR Piemonte, Sezione Seconda, Sentenza del 17 dicembre 2011, n. 1315
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 971 volte dal 27/01/2012
E’ illegittimo il provvedimento di archiviazione della domanda di emersione presentata a favore del ricorrente, fondato sulla mancata presentazione delle parti alla stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente, invero, non ha ricevuto alcuna comunicazione della data della convocazione, né da parte dell’Amministrazione, né da parte della sua datrice di lavoro. In presenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma, disciplinante il procedimento di emersione, la regolarizzazione non può essere lasciata alla discrezione della datrice di lavoro che potrebbe non avere più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno. Sicché, in tale ultimo caso, il lavoratore ha interesse alla conclusione del procedimento instaurato ed al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo - di Torino in data 15.07.2011, avente ad oggetto l'archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell'art. 1 ter L. 102/2009, dalla signora Spina Paola a favore del ricorrente.
[...]
Con ricorso notificato il 5.10.2011 il sig. , cittadino marocchino, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 15.07.2011, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Torino aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione presentata in suo favore dalla sig.ra Spina Paola per “mancata presentazione, senza giustificato motivo, delle parti, nonostante convocazione per la sottoscrizione del Contratto di Soggiorno”.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato violazione di legge, con riferimento all’art. 1 ter l.n. 102/2009, assumendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione della data della convocazione presso lo SUI né dall’Amministrazione, né dalla sua datrice di lavoro che si era presentata da sola all’Ufficio dichiarando di non voler perfezionare la procedura di emersione.
[...]
Il ricorso è fondato e deve essere accolto: come evidenziato dalla giurisprudenza, “l’accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti positivi, quali l’esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto alla data di presentazione della domanda prevista nel mesi di settembre del 2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell’art. 1 ter D.L. 78\09. Quando tutti gli elementi soprindicati sono presenti, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o, comunque, non più proficuo il rapporto di lavoro. In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto dovendosi intendere l’archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, T.U.Imm.” (TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 13.12.2010, n. 7528/2010)
L’atto impugnato, nel quale l’Amministrazione ha disposto l’archiviazione della pratica per “mancata presentazione delle parti”, senza aver provveduto a notificare per tempo l’avviso di convocazione anche al lavoratore, non consentendogli, così, di conoscere lo stato della pratica e, soprattutto, di manifestare il proprio interesse alla sua definizione, va, pertanto, annullato per violazione dell’art. 1 ter l.n. 102/2009, affinché l’Amministrazione possa approfondire a livello di istruttoria il reale andamento del rapporto di lavoro per poi determinarsi rispetto alla sanatoria, a seconda che siano stati integrati o meno i presupposti positivi e negativi cui la stessa è subordinata.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 [...]
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Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
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