Emersione colf/badanti: La commissione del reato di immigrazione clandestina non è ostativa alla positiva conclusione del procedimento di regolarizzazione
TAR Marche, Sezione Prima, Ordinanza del 25 marzo 2011, n. 281
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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massima: Con ordinanze nn.912-917/2011, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel prendere atto della complessità della questione circa la riconducibilità del reato di cui all’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs. n.286/98 tra quelli previsti dagli artt.380 e 381 c.p.p. (ossia, in quanto commessi dal lavoratore straniero da regolarizzare, ostativi all'accoglimento della domanda di emersione), ha accolto le domande cautelari, proposte dai ricorrenti, intese ad escludere tale riconducibilità.
T.A.R.
Marche - Ancona
Sezione I
Ordinanza 25 marzo 2011, n. 281
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
[...]
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento (prot. n.P-AN/L/N/2009/101360) emesso dalla Prefettura di Ancona (Sportello Unico per l’Immigrazione) in data 10.11.2010 e comunicato al solo datore di lavoro a mezzo raccomandata a.r inviata in data 01.02.2011 con cui si è disposto che “la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. P.C. in data 12.09.2009 in favore del sig. H.P. è rigettata per i motivi in premessa specificati”, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso al provvedimento direttamente impugnato;
[...]
Considerato che:
- con ordinanze nn.912-917/2011, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel prendere atto della complessità della questione circa la riconducibilità del reato di cui all’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs. n.286/98 tra quelli previsti dagli artt.380 e 381 c.p.p., ha accolto le domande cautelari, proposte dai ricorrenti, in attesa che l’esame dei profili di diritto sia affrontato nella rituale sede di merito dinanzi al giudice di primo grado;
- il Collegio ritiene di dover condividere le suddette indicazioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. L’Amministrazione concluderà provvisoriamente il procedimento di emersione, fino alla decisione di merito, fermo restando la sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti.
[...]
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 [..]
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