Emersione colf/badanti: l'esito della domanda non può essere lasciato all'inerzia del datore di lavoro
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 23 novembre 2010, n. 7528
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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massima: L’accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti positivi, quali l’esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto alla data di presentazione della domanda prevista nel mesi di settembre del 2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell’art. 1 ter D.L. 78\09. Quando tutti gli elementi soprindicati sono presenti, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il rapporto di lavoro. In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto dovendosi intendere l’archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22,comma 11, T.U.Imm.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento del prot. N. P-LC/L/N/2009/101433 in data 7.7.2010, mai notificato alla ricorrente e di cui questa ha avuto conoscenza solamente nell'agosto 2010, con il quale il Prefetto della Provincia di Lecco - Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato la domanda di emersione presentata ai sensi dell'art.1 ter L. 102 del 3 agosto 2009 dal proprio datore di lavoro domestico, la sig.ra Xxxxx;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugnava l’archiviazione della sua domanda di emersione ex D.L. 78\2009 motivata sulla base della mancata presenza di entrambi le parti del rapporto di lavoro alla convocazione in Prefettura per perfezionare la procedura.
In particolare era il datore di lavoro che non si era presentata poiché dopo aver presentato l’istanza di regolarizzazione aveva licenziato la ricorrente nel dicembre del 2009.
Il ricorso presenta un unico motivo che, dopo aver ricostruito le finalità della sanatoria ed averne evidenziato le condizioni, sottolineava come l’archiviazione era prevista dal comma settimo dell’art. 1 ter D.L. 78\09 in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo di entrambe le parti.
Diversamente il perfezionamento della regolarizzazione sarebbe soggetto al mero arbitrio del datore di lavoro che potrebbe vanificare la domanda da lui stesso presentata, disertando l’appuntamento in Prefettura.
Una diversa interpretazione solleverebbe seri problemi di legittimità costituzionale.
[...]
Il ricorso è fondato.
L’accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti positivi, quali l’esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto alla data di presentazione della domanda prevista nel mesi di settembre del 2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell’art. 1 ter D.L. 78\09.
Quando tutti gli elementi soprindicati sono presenti, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il rapporto di lavoro.
In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto dovendosi intendere l’archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti.
Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22,comma 11, T.U.Imm.
Il provvedimento impugnato va, pertanto annullato, affinché l’amministrazione approfondisca a livello istruttoria il reale andamento del rapporto di lavoro per poi determinarsi in senso positivo o negativo rispetto alla sanatoria a seconda che siano stati integrati o meno i presupposti positivi e negativi cui la stessa è subordinata.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 [...]
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