massima: L’accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti positivi, quali l’esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto alla data di presentazione della domanda prevista nel mesi di settembre del 2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell’art. 1 ter D.L. 78\09. Quando tutti gli elementi soprindicati sono presenti, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il rapporto di lavoro. In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto dovendosi intendere l’archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22,comma 11, T.U.Imm.