E’ illegittimo il rigetto dell’istanza di regolarizzazione, fatto discendere da una dichiarazione del datore di lavoro che, in occasione di una visita ispettiva, avrebbe asserito che il rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio a partire dal mese di settembre 2009. E’ infatti possibile che questi abbia effettivamente equivocato sulla domanda rivoltagli, ed abbia inteso indicare il periodo dal quale il lavoratore ha cominciato a svolgere attività lavorativa in regola, a seguito della presentazione della domanda di emersione, avvenuta, come prevista dalla legge, nel mese di settembre. Tali elementi avrebbero dovuto essere vagliati nel corso dell’istruttoria, essendo oggettivamente idonei, ove confermati, ad indurre l’Amministrazione a determinarsi diversamente.