Emersione colf/badanti – il lavoratore è uno dei destinatari del procedimento e va informato del rigetto dell'istanza
TAR Toscana, Sezione Seconda, Sentenza del 9 marzo 2012, n. 470
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Deve essere accolto il ricorso e, dunque, deve essere disposto l’annullamento del provvedimento di diniego di emersione dal lavoro irregolare in quanto la comunicazione prevista all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in assenza di cause vincolate di rigetto della dichiarazione di emersione, risulta essere stata effettuata nei confronti del solo datore di lavoro e non nei confronti del ricorrente, il quale costituisce indubbiamente uno dei destinatari del procedimento e, quindi, deve trovare considerazione, anche ai fini degli adempimenti partecipativi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, Prot. N. AAA, emesso dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Prato e notificato nelle mani dell’odierno ricorrente, Sig. Xxx in data 28.11.2011; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché sconosciuto.
[...]
In data 10 settembre 2009, il Sig. D.V. presentava allo Sportello unico della Prefettura di Prato dichiarazione di emersione di lavoro irregolare (cui era attribuito il numero identificativo AAA) in favore del cittadino pakistano Xxx.
Da ultimo, la domanda era rigettata dal Responsabile dello Sportello unico per l’immigrazione di Prato, con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: << da verifiche domiciliari sul luogo di lavoro, ove non è mai stato rintracciato il beneficiario, e da accertamenti effettuati dal personale dell’Ufficio Immigrazione, è emersa la falsità della richiesta di emersione; pertanto il richiedente è stato denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 483 del c.p., falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico>>.
Il provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione art. 10 bis l. 241 del 1990, omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 2) violazione art. 1-ter della l. 102 del 2009, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.
[...]
Il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto nell’ordinamento dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15) è fondato e deve pertanto essere accolto.
La Sezione ritiene, infatti, di dover condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale che ha affermato la necessaria applicazione alla fattispecie della previsione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, nelle ipotesi in cui <<detta omissione (non sia) ovviabile alla luce dell'art. 21-octies della medesima legge, posto che l'Amministrazione non ha dimostrato che il contenuto dispositivo del provvedimento non potesse essere diverso, non essendo dedotto alcun comportamento dell'interessato che le norme di legge prevedono come ostativo alla presenza dello straniero sul territorio dello Stato o che avrebbero potuto legittimare l'ammissione dell'Amministrazione alla prova del contenuto vincolato del provvedimento>> (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1 agosto 2011 n. 2081; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 7 marzo 2011 n. 2070; T.A.R. Umbria 1 febbraio 2011 n. 38; T.A.R. Lazio, Roma sez. II 27 giugno 2009 n. 6289).
Nella fattispecie, la comunicazione prevista all’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 risulta essere stata effettuata nei confronti del solo datore di lavoro che ha presentato la domanda di regolarizzazione (il Sig. D.V.) e non nei confronti del ricorrente (il Sig. Xxx) che, secondo il più recente orientamento della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 22 febbraio 2012, n. 384), costituisce indubbiamente uno dei destinatari del procedimento e, quindi, deve trovare considerazione, anche ai fini degli adempimenti partecipativi.
Del resto, né nel provvedimento, né nelle difese dell’amministrazione in giudizio è stata dedotta o dimostrata la sussistenza di cause vincolate di rigetto della dichiarazione di emersione ed è quindi impossibile l’applicazione della previsione dell’art. 21-octies della l. 7 agosto 1990 n. 241; in particolare, in sede di rinnovazione del procedimento, il ricorrente potrà portare compiutamente all’attenzione dell’Amministrazione procedente le proprie argomentazioni in ordine alla conclusione del rapporto di lavoro dopo la presentazione della domanda di emersione (e, quindi, alla veridicità delle dichiarazioni rese al datore di lavoro), con conseguente utilità della partecipazione ed impossibilità di considerare, allo stato, vincolato, il provvedimento di rigetto.
Il ricorso deve quindi essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; [...].
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare [...].
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 [...]
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