E’ illegittimo il provvedimento di archiviazione, adottato a causa della mancata presentazione, all’invito di convocazione della Prefettura, da parte del datore di lavoro. L’art. 1 ter della legge n. 102/2009 si caratterizza per la peculiarità di prevedere in una prima fase, quella dell’autodenuncia, l’iniziativa del solo datore di lavoro (il quale presenta l’istanza di cui al comma 3), mentre nella fase terminale, effettuata positivamente la verifica riguardo alla sussistenza dei requisiti, con l’invito delle parti a presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno prende in considerazione entrambe le parti (quindi anche il lavoratore), tanto è vero che il comma 7 espressamente prevede che “La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento”. Da ciò discende che la sola mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione non può costituire ex se valida ragione per disporre l’archiviazione della procedura.