massima: come già segnalato dal TAR Lombardia nella pronuncia del 13.12.2010 n. 7528 l'accoglimento della sanatoria non può dipendere dalla discrezione del datore di lavoro, ma deve essere collegata alla sussistenza dei presupposti positivi quali la effettiva esistenza del rapporto di lavoro per la durata prevista dalla legge e la sua persistenza al momento della domanda [...] ed alla assenza degli elementi ostativi di cui al co. 13 dell'art. 1 ter del D.L. 78/09.