E’ illegittimo il diniego opposto, all’istanza di emersione dal lavoro irregolare, fondato sull’impossibilità di procedere al cumulo dei redditi del ricorrente con quelli del nipote, per l’aver erroneamente ritenuto, quest’ultimo, non facente parte della stessa famiglia anagrafica nonostante fosse convivente nella stessa abitazione. Le disposizioni, in materia di emersione, stabiliscono a pena di inammissibilità il possesso di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito. Attesa l’assenza, nell’ordinamento, di una definizione generale di “nucleo familiare”, che viene in rilievo generalmente, ai fini fiscali e secondo i criteri e le definizioni previste dalle singole leggi di settore, l’Amministrazione si è vista costretta a sopperire, per via interpretativa con circolare n. 8456 del 23 dicembre 2009, precisando che deve ritenersi consentito il cumulo dei redditi tenendo conto di quelli della “famiglia anagrafica”. Il ricorrente e il nipote, che sono parenti e coabitano nello stesso appartamento, rientrano a tutti gli effetti nella famiglia anagrafica e, pertanto, in virtù di questo soddisfano la condizione prevista dalla circolare per ottenere il riconoscimento del cumulo dei redditi necessari ai fini della dichiarazione di emersione.